Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 126/04).

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004 Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale

ai clienti finali. (Deliberazione n. 126/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito

direttiva 2003/55/CE); il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/00); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 14 aprile 1999, n. 42/99; la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: deliberazione n. 149/00); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2001, n. 184/01; la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 31 luglio 2003 recante codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali.

Considerato che

l'Autorita' ha dato avvio, con deliberazione n. 149/00, al procedimento per la formazione, tra gli altri, del provvedimento di definizione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta commerciale), in attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00; per effetto dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n.

164/00, dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti finali sono liberi di acquistare il gas da qualsiasi esercente autorizzato a svolgere l'attivita' di vendita di gas naturale (di seguito: esercente); la completa liberalizzazione del mercato del gas pone l'esigenza di innalzare il livello di tutela dei clienti fmali, al fine di consentire una scelta informata tra le offerte contrattuali; la direttiva 2003/55/CE prevede tra l'altro che gli Stati membri adottino misure affinche' ai clienti finali sia garantito il diritto a un contratto con il fornitore che specifichi alcune condizioni essenziali, che devono essere eque e comunicate prima della conclusione del contratto; che sia garantita la comunicazione preventiva di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche, unitamente all'informazione riguardo il diritto di recesso; che sia garantita la trasmissione di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle condizioni tipo relative all'accesso ai servizi del gas; che i consumatori siano protetti da metodi di vendita sleali ed ingannevoli; l'Autorita' ha diffuso in data 31 luglio 2003 un documento per la consultazione al fine di definire un codice di condotta commerciale recante disposizioni volte a

fissare le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte contrattuali; indicare le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta da rendere note ai clienti finali prima della conclusione del contratto, allo scopo di garantire un'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire una scelta consapevole tra le offerte; definire il contenuto minimo essenziale dei contratti sottoscritti dai clienti finali; la definizione da parte dell'Autorita' di un codice di condotta commerciale vincolante per tutti gli esercenti l'attivita' di vendita di gas naturale non preclude agli esercenti medesimi la possibilita' di definire su base volontaria e di offrire in modo trasparente e nel rispetto del principio di non discriminazione, ulteriori garanzie a beneficio dei clienti finali; Ritenuto che

sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni favorevoli formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, definire un codice di condotta commerciale di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che contenga, in coerenza con i principi di cui alla direttiva 2003/55/CE, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare

le modalita' e i contenuti delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a fornire ai clienti finali; gli elementi essenziali del contratto; la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti; gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso di violazione da parte degli esercenti di talune clausole contrattuali specificamente indicate nel codice di condotta commerciale e in caso di mancato rispetto della procedura di cui alla precedente lettera c); sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione; limitare l'ambito di applicazione del codice di condotta commerciale ai soli clienti finali che non rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00; prevedere che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, al mancato rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorita' ma definite nel loro contenuto dagli esercenti; non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto di

limitare il riconoscimento del diritto di recedere senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali degli esercenti o mediante forme di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attivita' professionale; cio' non e' opportuno in considerazione della necessita' di tutelare tutti i clienti finali che, alla luce dell'attuale assetto del mercato e dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza, non sono dotati di un'efficace capacita' di negoziare i propri contratti; non imporre agli esercenti l'obbligo di offrire, tra le altre, le condizioni contrattuali definite dall'Autorita' con deliberazione n. 229/01; cio' non e' attualmente opportuno in vista dell'obiettivo perseguito da questa Autorita' di contemperamento delle esigenze, da un lato, di promozione della concorrenza e, dall'altro, di tutela dei clienti e della conseguente necessita' di offrire a questi ultimi uno schema...

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