Condominio e videosorveglianza

AutoreVincenzo Nasini
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Com’è noto, in data 13 maggio 2008 il Garante della privacy ha indirizzato al Parlamento e al Governo una segnalazione sulla «videosorveglianza nei condomini» con riferimento all’art. 154 comma 1 lett. f) D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Tale segnalazione conclude evidenziando l’opportunità di valutare l’eventuale adozione di una regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni, identificando le condizioni per assumere idonee determinazioni con particolare riferimento all’individuazione:

a) dei partecipanti al processo decisionale (i soli condòmini o anche i conduttori);

b) del numero di voti necessari per l’approvazione della deliberazione (unanimità o una determinata maggioranza).

La richiesta del Garante muove dalla premessa che nella questione sono coinvolte esigenze diverse e tra loro in contrasto: da un lato, quella di garantire la sicurezza delle persone e la tutela delle parti comuni contro aggressioni, danneggiamenti, furti e atti vandalici; dall’altro, quella di evitare che i trattamenti effettuati, possano incidere sulla libertà degli interessati di muoversi non controllati nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni, rendendo più facilmente conoscibili da parte di terzi estranei al condominio informazioni relative alla vita privata di chi vive negli edifici condominiali.

Ad avviso del Garante gli orientamenti giurisprudenziali sull’uso delle aree comuni non appaiono utili a dissolvere i dubbi relativi ai profili in esame: da qui l’invito rivolto a Parlamento e Governo a predisporre ed approvare un’adeguata disciplina specifica nel rispetto delle sopra individuate contrapposte esigenze.

In questo contesto, peraltro, si è recentemente inserita la pronuncia della quinta sezione penale della Corte di cassazione che ha statuito che «... la ripresa delle aree comuni non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell’art. 615 del codice penale giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza anche ove risultasse che... manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto inopinatamente realizzate e perciò riprese».

Da tale principio indirettamente consegue che, con riferimento alle aree comuni, l’esigenza di tutela della riservatezza viene a...

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