Il condominio come soggetto funzionale

AutoreFranco Petrolati
Pagine151-153
151
dott
Arch. loc. e cond. 2/2014
RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL CONDOMINIO COME
SOGGETTO FUNZIONALE
di Franco Petrolati
SOMMARIO
1. La riforma. 2. L’assetto pluralista della proprietà. 3. Prof‌ili
monistici funzionali. 4. Spunti ricostruttivi.
1. La riforma
È noto che la legge di riforma (n. 220/12) ha deluso le
aspettative di coloro che attendevano la soluzione della
questione relativa alla soggettività del condominio, anche
se non sono da trascurare le incisive novità introdotte su-
gli assetti organizzativi e funzionali, nell’ambito di una di-
sciplina che mantiene un’ampia cornice di inderogabilità
da parte dei singoli partecipanti, relativamente non solo
agli atti di gestione del condominio ma anche alla regola-
mentazione pattizia (art.1138, comma 4, c.c.; art. 72 disp.
att., c.c.).
Il nuovo sistema normativo offre, tuttavia, l’occasione
per una rif‌lessione aggiornata sulla conf‌igurabilità di una
autonoma soggettività funzionale nella situazione del
condominio, tenuto conto anche di una evoluzione giuri-
sprudenziale – costitutiva nel tempo di un autentico con-
dominio c.d. materiale - che ha chiaramente fornito, sotto
vari prof‌ili, le fondamenta della riforma legislativa.
È evidente il pregio di tale operazione di emersione
dello ius receptum, che viene così dotato del rango della
sovranità proprio della legge, uscendo dagli archivi della
giurisprudenza; tuttavia può osservarsi, in linea generale,
che il miglior legislatore non è quello che guarda indietro,
al diritto vivente negli orientamenti della Suprema Corte,
bensì quello che sia capace di intuire le linee evolutive del
sistema anche in relazione ai più larghi conf‌ini sovranazio-
nali entro i quali operano le gestioni non solo dei capitali
immateriali ma anche delle tradizionali res immobiliari.
2. L’assetto pluralista della proprietà
L’art. 1117 c.c., pur riformulato dalla riforma con qual-
che elemento di novità in senso estensivo dal punto di vista
soggettivo (come il condòmino “periodico”) ed oggettivo
(come “le facciate”), mantiene sicuramente inalterata la
situazione di base del condominio, intesa come “proprietà
comune” dei partecipanti, ciascuno dei quali si individua
in ragione della titolarità esclusiva delle unità immobiliari
al servizio delle quali le parti comuni sono destinate.
Di qui l’interesse di ogni condòmino a difendere la ri-
spettiva quota di comproprietà in relazione al vincolo di
destinazione impresso sul bene comune: la giurisprudenza
riconosce, quindi, l’autonoma legittimazione di ogni con-
dòmino a rivendicare tale contitolarità, senza che sia ne-
cessario coinvolgere gli altri partecipanti, singolarmente o
collettivamente a mezzo dell’amministratore (in tal senso,
da ultimo, Cass. sez. un. 13 novembre 2013 n. 25454).
Analogo assetto pluralista è, poi, rinvenibile, attraverso
il nuovo art. 1117 bis c.c., sia nelle situazioni minori, di
condominio c.d. parziale, sia in quelle maggiori, di c.d. su-
percondominio, comunque caratterizzate dalla condivisio-
ne di taluni dei medesimi beni indicati nel precedente art.
1117 c.c., nell’ambito di una frazione di un unico edif‌icio
o tra più edif‌ici.
Ulteriore corollario della situazione pluralistica di
contitolarità nei beni comuni è, sul piano processuale, la
ritenuta incapacità dei condòmini ad assumere la veste
di testimoni nelle cause vertenti tra il condominio, rap-
presentato dall’amministratore, e singoli condòmini, in
tema di ripartizione delle spese (Cass. 23 agosto 2007 n.
17925; Cass. 16 luglio 1997 n. 6483); si ritiene, infatti, che
tutti i condòmini siano già parte del processo in virtù della
presenza in giudizio dell’intero condominio e, come tali,
siano anche autonomamente legittimati ad impugnare
l’eventuale sentenza sfavorevole pur in difetto di gravame
da parte dell’amministratore del condominio (Cass.11
gennaio 2012 n. 177; Cass.18 febbraio 2010 n. 3900).
È, altresì, da segnalare che nel nuovo art. 1117-quater
c.p.c. viene specif‌icamente prevista la legittimazione dei
singoli condòmini, oltre che dell’amministratore, a fron-
teggiare le attività pregiudizievoli per la destinazione dei
beni comuni anche attraverso una diff‌ida stragiudiziale
rivolta direttamente all’autore dell’illecito: tale immedia-
ta contrapposizione tra condòmini, pur non assolvendo un
ruolo importante nella gestione del condominio, dimostra,
tuttavia, il chiaro intento del legislatore della riforma di
confermare l’assetto pluralista della situazione di base del
condominio in relazione ad uno dei suoi connotati geneti-
ci, vale a dire il vincolo di destinazione dei beni comuni.
3. Prof‌ili monistici funzionali
Nonostante la persistente situazione di contitolarità
dei beni comuni si delinea, tuttavia, quanto all’assetto
funzionale relativo alla gestione del condominio, una or-
ganizzazione dotata di attribuzioni che, entro certi limiti,
si sostituiscono ai poteri - ed alle connesse responsabilità
- dei singoli condòmini.
È da ricordare, in tal senso, l’orientamento secondo
cui nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione
di deliberazioni della assemblea condominiale, che perse-
guano f‌inalità di gestione di un servizio comune e tendano
a soddisfare esigenze soltanto collettive, senza attinenza
diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, la
legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, è ricono-
sciuta soltanto all’amministratore, con esclusione della
possibilità di impugnazione da parte del singolo condomi-
no (Cass. 21 settembre 2011 n. 19223; Cass.19 ottobre 2010
n. 21444; Cass. 4 maggio 2005 n. 9213).
Entro gli stessi limiti viene coerentemente esclusa an-
che la tradizionale incapacità a testimoniare dei singoli
condòmini, avuto riguardo alla esclusiva legittimazione

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