Stalking condominiale: persecuzione ai danni del fratello vicino di casa

AutoreCarmelo Minnella
Pagine64-69
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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
lazioni dell’ASL dell’aprile e del novembre 2009 relative
alla presenza di rif‌iuti nella proprietà della p.o., succes-
sive all’entrata in vigore dell’art. 612 bis c.p., ha concluso
in modo coerente che il getto molesto era proseguito in
epoca largamente successiva all’introduzione della nuova
fattispecie criminosa, f‌ino all’11 marzo 2010; data di appli-
cazione del divieto di dimora in Edolo.
3. Vanamente, poi, con il secondo motivo il ricorrente,
rimettendo in discussione la valutazione delle prove, pre-
tenderebbe di porre in dubbio che l’autore del getto dei
rif‌iuti si identif‌ichi in lui, da un lato attraverso l’assunto
meramente assertivo che dalla sua abitazione non era
possibile effettuarlo - sia per la presenza di una tettoia,
sia per l’inaccessibilità del giardino della p.o. chiuso da
un cancello -, dall’altro criticando asserite imprecisioni
del testimoniale che assume condizionato dal contenzioso
di un teste con l’imputato M. e dalla tensione che carat-
terizzava i rapporti tra i due fratelli. Infatti in tal modo
egli trascura che, al suo rilievo per il quale un teste aveva
riferito di aver visto semplicemente un braccio sporgersi
da una f‌inestra per effettuare il lancio, mentre egli era as-
sente dall’abitazione per lavoro nella maggior parte delle
ore del giorno, la corte territoriale ha contrapposto le
convergenti e precise testimonianze dei testi R. e F., con-
cordi nell’indicarlo quale autore del getto di rif‌iuti (pag.
6 della sentenza), mentre, a fronte di ciò, è irrilevante la
questione circa la natura degli escrementi solidi lanciati e
quella circa l’origine delle macchie sul fabbricato.
4. Del pari prive di fondamento sono le questioni sul
trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo (diniego
di attenuanti generiche, entità della pena e mancata so-
spensione condizionale della pena), essendo state con
ragione ritenute sintomatiche di capacità a delinquere, e
quindi giustif‌icative del trattamento applicato, da un lato
la violazione della misura cautelare (divieto di dimora in
Edolo applicatogli soltanto un mese prima) pervicace-
mente f‌inalizzata a commettere la minaccia in danno del
fratello in Edolo (minaccia ritenuta dai giudici di merito
assorbita negli atti persecutori) - che il ricorrente invano
ritiene non compresa nella condanna in quanto relativa
a fatti successivi alla proposizione della querela, es-
sendo invece contestata al capo B come minaccia grave,
perseguibile quindi d’uff‌icio -, dall’altro la presenza di due
precedenti per ingiuria.
5. Infondato è pure il quarto motivo in quanto la deter-
minazione della provvisionale, effettuata equitativamen-
te, è esente dal vizio dedotto perchè comprensiva di danno
non patrimoniale, del tutto dimenticato dal ricorrente che
ha limitato la censura ai soli danni materiali. D’altro canto,
ed in via principale, va rilevato che non è deducibile con
il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa
eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale
(Cass. 34791/2010, 5001/2007, 36536/2003).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
STALKING CONDOMINIALE:
PERSECUZIONE AI DANNI
DEL FRATELLO VICINO DI CASA
di Carmelo Minnella
SOMMARIO
1. Dalle molestie allo stalking condominiale. 2. Il ricono-
scimento della Suprema Corte dello stalking condominiale e
del concorso con altri reati. 2.1. Rapporto tra atti persecu-
tori e maltrattamenti nel caso in cui la vittima di stalking
condominiale sia (come nel caso di specie) un familiare. 3.
Sulla sussistenza del delitto di atti persecutori in caso di
“reciprocità” delle molestie e minacce condominiali. 4. Sulla
punibilità delle sole condotte persecutorie successive all’en-
trata in vigore dell’art. 612-bis c.p. 5. Sulla mancata conces-
sione della sospensione condizionale della pena inf‌luisce la
condotta posteriore alla consumazione del reato.
1. Dalle molestie allo stalking condominiale
Reiterati atti di molestia, commessi in danno del
fratello, realizzatisi insozzando quasi quotidianamente
l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo get-
tandovi rif‌iuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un
perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per
l’incolumità, al punto che la persona offesa si trasferiva
altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso
la propria abitazione relazioni con i terzi, rientrano nel
paradigma normativo del delitto di atti persecutori ex art.
612-bis c.p. (1). Questo il principio sancito dalla V sezione
penale della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza
n. 39933 del 26 settembre 2013. «Il condominio diventa
talvolta luogo f‌isico nel quale, da semplici dissidi e con-
trasti, si entra nell’area del penalmente rilevante quando
vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da
specif‌iche fattispecie incriminatrici» (2).
Le molestie condominiali, sussumibili nella contrav-
venzione di cui all’art. 660 c.p., possono anche consistere,
come afferma una coeva sentenza a quella in commento,
la n. 39197 del 24 settembre 2013, nel caso in cui il vicino
covi rancore e lavi le scale condominiali con il detersivo
che abbia causato allergia all’altro condomino.
I giudici della prima sezione della Suprema Corte, nel
dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla vicina
con la mania delle pulizie, hanno ritenuto sussistenti i
«biasimevoli motivi» stabiliti dall’articolo 660 c.p.: i deter-
sivi usati risultano insopportabili per la vicina, tanto da
causarle reazioni allergiche nonostante fosse stato richie-
sto di utilizzare prodotti meno irritanti (3).

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