Condòmini e Attestato Sulla Formazione, Prima Stagione Termica Della Termoregolazione, Collegamento Fibra Ottica Ed Altri Problemi Immobiliari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine475-477
475
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
Dottrina
CONDÒMINI E ATTESTATO
SULLA FORMAZIONE, PRIMA
STAGIONE TERMICA
DELLA TERMOREGOLAZIONE,
COLLEGAMENTO FIBRA
OTTICA ED ALTRI PROBLEMI
IMMOBILIARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Il condominio e la banca. 2. Partecipazione all’assemblea
di coniugi comproprietari. 3. Condòmini e attestato forma-
zione. 4. Presunzione possesso tv. 5. Blocco sfratti, non è
successo niente. 6. Termoregolazione e contabilizzazione del
calore, prima stagione termica. 7. Accesso alle infrastrutture
per il collegamento in f‌ibra ottica.
1. Il condominio e la banca
I contratti bancari con un “consumatore”, quale è il
condominio, (da redigere “per iscritto”, a pena di nullità)
devono indicare “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo
e condizione praticati” (art. 117 Testo unico bancario).
Inoltre, qualunque modif‌ica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente “con
preavviso minimo di due mesi” (art. 118). Per i rapporti
regolati in conto corrente, poi, l’estratto conto deve es-
sere inviato agli interessati “con periodicità annuale o, a
scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale
o mensile” (tenendo presente, peraltro, che in mancanza
di opposizione scritta, “gli estratti conto e le altre comu-
nicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”).
Ancora: il cliente ha “diritto di ottenere, a proprie spe-
se, entro un congruo termine e comunque non oltre no-
vanta giorni, copia della documentazione inerente a sin-
gole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (e
quanto ai costi, possono essere addebitati solo quelli “di
produzione di tale documentazione”) (art. 119). È, inf‌i-
ne, riconosciuto al cliente il “diritto di recedere in ogni
momento da un contratto a tempo indeterminato senza
penalità e senza spese” (art. 120-bis).
Quanto, invece, alle tutele approntate in favore del clien-
te che è anche consumatore, si evidenzia che tali tutele scat-
tano, in particolare, in caso di “contratto di credito” (vale
a dire di quel contratto con cui un f‌inanziatore concede o
si impegna a concedere “un credito sotto forma di dilazione
di pagamento, di prestito o di altra facilitazione f‌inanziaria”:
in campo condominiale si pensi al caso di un f‌inanziamento
per l’acquisto di arredi per le parti comuni) (art. 121). Per
questo tipo di rapporto è stabilita, infatti, una disciplina spe-
cif‌ica se ne è parte un soggetto che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale.
2. Partecipazione all’assemblea di coniugi comproprietari
Non è infrequente che marito e moglie siano compro-
prietari di un’unità immobiliare sita in un edif‌icio condo-
miniale. Ciò che pone il seguente interrogativo: chi, tra di
essi, ha diritto di essere convocato e di partecipare all’as-
semblea di condominio? La questione può essere agevol-
mente risolta richiamando quanto la normativa prevede
in caso di immobile appartenente in proprietà indivisa
a più soggetti e considerando che i soggetti in parola, in
quanto comproprietari, sono, ovviamente, entrambi quali-
f‌icabili come condòmini. Ulteriore conseguenza di quanto
precede è così che a ciascuno di loro dovrà essere comu-
nicata, con le modalità di cui all’art. 66 disp. att. cod. civ.
– e, quindi, per iscritto – la convocazione dell’assemblea e
non avrà alcun rilievo l’eventuale esistenza di circostanze
presuntive (es.: coppia convivente senza contrasto inter-
no di interessi) tali da far ritenere che un coniuge abbia
informato l’altro della convocazione ricevuta. Quanto alla
partecipazione dei coniugi comproprietari alla riunione di
condominio, la norma cui far riferimento per dirimere la
questione è invece l’art. 67, secondo comma, disp. att. cod.
civ. secondo cui, “qualora un’unità immobiliare appartenga
in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto
ad un solo rappresentante” in assemblea, che dovrà essere
designato a norma dell’art. 1106 cod. civ. e cioè dalla mag-
gioranza degli stessi comproprietari calcolata secondo il
valore delle loro quote (e, evidentemente, espressisi al pro-
posito, o in riunione apposita verbalizzata o in altra forma
scritta e, comunque, con documentazione idonea, che sarà
da portare al presidente dell’assemblea condominiale per
l’accreditamento). Nel caso che ci occupa, quindi, i coniugi
interessati dovranno seguire senz’altro questa regola e, ove
non riescano a designare un loro rappresentante comune,
l’unica via - incredibile a dirsi, ma la (nuova) normativa è
quel che è - sarà un ricorso urgente all’autorità giudiziaria!

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