DELIBERAZIONE 1 aprile 2003 - Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 27/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2003, Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; Visti

la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito

testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 317/01); la deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 36/02); la deliberazione 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 81/02); la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02); la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02); la comunicazione dell'Autorita' del 19 dicembre 2002 sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02 (di seguito: la comunicazione dell'Autorita); il documento per la consultazione pubblicato in data 12 febbraio 2003 concernente modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio (di seguito: il documento per la consultazione); Considerato che i soggetti interessati diversi dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) formulando osservazioni alle proposte di cui al documento per la consultazione, hanno espresso

con riferimento alla revisione della disciplina per la contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica

  1. consenso riguardo la subordinazione della stipula del contratto di trasporto all'avvenuta stipula dei contratti di bilanciamento e di scambio; b) posizioni differenti in merito all'obbligo di concludere, da parte di un medesimo cliente grossista nella posizione di mandatario di un cliente finale, sia il contratto di trasporto che i contratti di bilanciamento e di scambio in quanto tale previsione determinerebbe la necessita' di riformulare i rapporti contrattuali gia' in essere; c) riserve riguardo la proposta di raggruppare in un solo rapporto contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilita' di un soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una impresa di distribuzione in quanto cio', comporterebbe, potenzialmente, una pluralita' di rapporti contrattuali...

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