DECRETO 26 giugno 2012 - Determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita'' di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell''articolo 1, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., alla Zona franca urbana dell''Aquila. (12A09574)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 10, comma 1-bis con il quale e' stabilito che il CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane, istituendo altresi', per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2010, n. 268, con la quale sono state disposte l'individuazione e la perimetrazione della Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 70, comma 1, con il quale e' previsto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006, anche a titolo di de minimis, in favore delle piccole e micro imprese, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona Franca Urbana di L'Aquila;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 70 del decreto-legge n. 1 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' di applicazione delle predette agevolazioni;

Visti la definizione di piccola e di micro impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita';

Visto l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi della lettera d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila (nel seguito ZFU), istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 2

    Beneficiari

  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:

    1. di piccola e micro dimensione, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005;

    2. gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;

    3. che svolgono la propria attivita' all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6;

    4. che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure...

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