DECRETO 13 dicembre 2005 - Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2005 Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia

elettrica, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate; Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.

239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare

l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese; l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano; Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8; Viste

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo; la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW; la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.

317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1 gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006, e successive modifiche e integrazioni; Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17...

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