Le Condizioni Di Utilizzabilità Dei Verbali Di Prova Di Altri Procedimenti (Ancora) Al Vaglio Della Suprema Corte

AutoreCarolina Barnhill
Pagine256-264
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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
3-1. Segue. Ragguagli sulla evoluzione della disciplina
che ha condotto all’introduzione del requisito della ne-
cessaria presenza del difensore
Per una miglior comprensione della sentenza in esame e
della rilevanza del requisito previsto dal comma 2 bis dell’art.
238 c.p.p. è dunque opportuno ricordare che l’attuale testo
dell’art. 238 c.p.p. è il risultato di una serie di riforme succe-
dutesi nel tempo, che sono state il frutto di una pluriennale
disputa avente per sostrato il modo stesso di intendere il pro-
cesso penale e la f‌inalità da attribuire a quest’ultimo.
La formulazione originaria dell’art. 238 c.p.p. appariva
fedele e logicamente collegata alla impostazione che il le-
gislatore del 1988 aveva inteso riservare al nuovo processo
penale: quella disciplina traeva, infatti, origine dal diffuso
favor per un sistema improntato alla tendenziale separa-
zione dei processi, con la previsione di regole sistematiche
volte ad evitare inutili ripetizioni di attività, anche a ri-
schio della genuinità della fonte di prova (4).
Il testo originario recitava: «È consentita l’acquisizio-
ne di verbali di prove di altro procedimento penale, se le
parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell’inci-
dente probatorio o nel dibattimento ovvero di verbali di
cui è stata data lettura durante lo stesso. È consentita
l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio
civile def‌inito con sentenza che abbia acquistato autorità
di cosa giudicata. È comunque consentita l’acquisizione
della documentazione di atti che non sono ripetibili. I ver-
bali di prova di cui non è consentita l’acquisizione a norma
dei commi precedenti possono essere utilizzati nel dibatti-
mento ai f‌ini delle contestazioni previste dagli articoli 500
e 503» (5). Nessuna traccia dell’attuale requisito della ne-
cessaria presenza del difensore alla formazione del verba-
le di prova che si vorrebbe successivamente acquisire nel
diverso procedimento: nell’assetto iniziale della norma,
la salvaguardia del ruolo centrale del dibattimento e la
prevenzione di superf‌lue reiterazioni di attività avveniva
attraverso il riconoscimento alle parti del diritto di subor-
dinare comunque al loro consenso il passaggio di verbali
di mezzi di prova assunti nell’incidente probatorio o nel
dibattimento, ovvero di verbali cui veniva data lettura (6).
Una soluzione, quella originariamente adottata dal
nuovo codice di rito, che molti avevano ritenuto appagan-
te: in tal modo, le prove venivano acquisite con tutte le
garanzie necessarie e il requisito del consenso permetteva
di escludere qualsiasi nocumento per la parte potenzial-
mente pregiudicata (7).
Tuttavia, l’istituto così formulato risultava “economica-
mente ineff‌iciente”, in quanto la prestazione del consenso
all’acquisizione dei verbali era una circostanza poco fre-
quente, essenzialmente subordinata all’interesse delle parti
ad accordarsi all’assunzione solamente di ciò che non avreb-
be leso entrambe (e dunque, in mancanza di accordo, era
inevitabile procedere alla assunzione ex novo della prova).
Il legislatore intervenne allora una prima volta nel
1992 (successivamente ad alcuni, ben noti, gravissimi epi-
sodi di criminalità maf‌iosa), con l’intento di far prevalere
le necessità di economia processuale a scapito del princi-
pio del contraddittorio (8). Il D.L. 8 giugno 1992, n. 362
fu mirato ad ampliare la possibilità di utilizzare gli atti
probatori formatisi in altra sede processuale – prevalente-
mente con riguardo agli atti formati in altri procedimenti
penali – prevedendo in particolare l’utilizzabilità, a pre-
scindere dal consenso delle parti, dei verbali di mezzi di
prova «di altro procedimento penale se si tratta di prove
assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento». Per
la prima volta manca nella norma qualsiasi requisito ulte-
riore a garanzia del rispetto del principio del contraddit-
torio (essendo stata eliminata la necessità del consenso
delle parti), richiedendosi solamente che il verbale fosse
formato in una sede “garantita” dalla presenza del giudice.
La disciplina così delineata dalla riforma del 1992 ap-
pariva in netto contrasto con i principi cardine del pro-
cesso accusatorio: il recepire in modo così ampio atti e
verbali formati al di fuori del procedimento in cui erano
destinati ad essere utilizzati signif‌icava privare la difesa di
chi è imputato nel giudizio cd. “ricevente” della possibilità
di eseguire il controesame (9).
Il tentativo di recuperare il momento dibattimentale,
nell’ottica di scoraggiare la nascente tendenza ad un ritor-
no verso un processo dai caratteri prettamente inquisitori,
sfociò nella approvazione della L. 7 agosto 1997, n. 267, che
apportò un signif‌icativo limite all’operatività della regola
generale f‌issata dall’art. 238 comma 1 c.p.p. (così come
modif‌icato dal legislatore del 1992), introducendo un nuo-
vo comma 2 bis: ecco delinearsi la reintroduzione di uno
sbarramento garantista alla circolazione indiscriminata
di verbali di prova da un procedimento all’altro. In questo
nuovo equilibrio tra opposte esigenze, i verbali delle prove
assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento conti-
nuavano a poter circolare tra procedimenti distinti, secon-
do quanto stabilito dalla riforma del 1992. Tuttavia, ove tali
prove fossero consistite in dichiarazioni rese da soggetti
qualif‌icati ai sensi dell’art. 210 c.p.p. (10), queste poteva-
no essere utilizzate «soltanto nei confronti degli imputati i
cui difensori [avessero] partecipato alla loro assunzione».
Tale previsione operava, però, soltanto per le dichiarazioni
di persona imputata in un procedimento connesso.
Se ne desume, a contrario, che nulla era cambiato per
quanto attiene all’acquisizione dei verbali di prova non ri-
conducibili a una tale categoria: tutte le altre prove emer-
se nel separato dibattimento (o incidente probatorio) per
il legislatore del 1997 continuavano, dunque, a poter es-
sere utilizzate anche nei confronti dell’imputato rimasto
estraneo alla loro assunzione (11).
In seguito alla riforma operata dalla L. cost. 23 novem-
bre 1999, n. 2 (12), che ha comportato la costituzionaliz-
zazione dei cosiddetti “principi del giusto processo” (13)
(fra cui il principio di formazione della prova in contrad-
dittorio (14), introdotto con il nuovo art. 111, comma 4)
- e ha causato diff‌icoltà, sia operative (per l’adeguamento
LE CONDIZIONI
DI UTILIZZABILITÀ
DEI VERBALI DI PROVA
DI ALTRI PROCEDIMENTI
(ANCORA) AL VAGLIO
DELLA SUPREMA CORTE
di Carolina Barnhill
SOMMARIO
1. I temi affrontati dalla Corte. 2. La vicenda oggetto del
processo. 3. Il requisito della partecipazione del difensore
all’acquisizione della prova nel diverso procedimento nell’e-
segesi della Suprema Corte (art. 238, comma 2 bis c.p.p.);
3-1) Segue. Ragguagli sulla evoluzione della disciplina che
ha condotto all’introduzione del requisito della necessaria
presenza del difensore. 3-2) Segue. Il nuovo testo dell’art.
238, comma 2 bis c.p.p. 4. Le dichiarazioni dei periti e le re-
lazioni peritali ad esse allegate costituiscono verbali di prova
ai sensi dell’art. 238, comma 1 c.p.p.; 4-1) La tematica di
riferimento. 4-2) Segue. Ulteriori precisazioni. 5. L’inutiliz-
zabilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento e ac-
quisite solamente attraverso la motivazione di una sentenza
passata in giudicato.
1. I temi affrontati dalla Corte
Con la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione ha
affrontato un aspetto particolare della tematica dell’utilizzo
dei verbali di prova formatisi in un diverso procedimento e
delle condizioni in presenza delle quali deve ritenersi sod-
disfatto il requisito della presenza, al momento dell’assun-
zione della prova, del difensore dell’imputato contro il quale
il verbale viene fatto valere in un altro procedimento (1).
La sentenza si segnala anche per la formulazione di
una ulteriore precisazione, di evidente esattezza, sulla ac-
quisibilità dei verbali e della relazione di perizia ai sensi
dell’art. 238 c.p.p. (2).
Inoltre, con la seconda massima indicata, la sentenza
affronta il tema - già risolto in passato - della inutilizza-
bilità delle dichiarazioni contenute nella motivazione di
sentenze passate in giudicato e acquisite in altro procedi-
mento, confermando l’orientamento consolidato.
2. La vicenda oggetto del processo
Una persona è imputata del reato di falsa testimonian-
za commesso nel corso di un precedente procedimento,
nel quale era contestato, a un terzo, il reato di detenzione
abusiva di armi. In occasione di quel primo procedimento,
quella persona era stata sentita come testimone e aveva
dichiarato di avere incontrato l’allora imputato non già
per acquistare un’arma (come invece sarebbe poi stato di-
mostrato), bensì soltanto per visionare la foto di un abbe-
veratoio in pietra che quel teste avrebbe inteso acquistare.
La Corte di Appello di Lecce, per motivare la condanna
per il reato di falsa testimonianza, aveva utilizzato sia il
verbale delle dichiarazioni rese dal perito nel primo pro-
cedimento - in cui quest’ultimo aveva riferito del conte-
nuto di alcune conversazioni telefoniche - sia le dichiara-
zioni rese dall’imputato del primo processo (non facenti
menzione all’abbeveratoio). Queste però non erano state
acquisite nel secondo processo mediante il relativo verba-
le, ma erano state ricavate semplicemente dalla motiva-
zione della sentenza, poi passata in giudicato, pronunciata
a conclusione del primo processo.
Il difensore del condannato per falsa testimonianza ha in
seguito proposto ricorso per Cassazione articolando tre di-
versi motivi di ricorso, il primo dei quali è sicuramente quel-
lo più interessante ai f‌ini della presente analisi. Con esso, la
difesa ha lamentato l’inosservanza dell’art. 238 c.p.p., comma
2 bis, in particolare contestando la ritualità dell’acquisizione
- dal processo originario - del verbale dell’esame dibattimen-
tale del perito e della relazione della perizia di trascrizione
di alcune conversazioni telefoniche, poi utilizzate dalla sen-
tenza di condanna del ricorrente. Tale inosservanza sarebbe
derivata dalla circostanza che il difensore dell’imputato del
reato di falsa testimonianza non aveva partecipato all’assun-
zione della prova nel processo avente ad oggetto la detenzio-
ne illegale dell’arma. Quel legale, infatti, era stato sì presen-
te all’udienza del primo processo, ma soltanto nella veste di
difensore di un altro imputato e non della persona contro la
quale si è proceduto per falsa testimonianza.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, la difesa ha de-
dotto come le dichiarazioni dell’imputato del processo ori-
ginario, prive della menzione all’abbeveratoio, e utilizzate
dalla Corte d’Appello per motivare la condanna, non fosse-
ro state ritualmente acquisite, bensì semplicemente repe-
rite nella motivazione della sentenza di condanna passata
in giudicato contro l’imputato del processo ad quem.
3. Il requisito della partecipazione del difensore all’ac-
quisizione della prova nel diverso procedimento nell’ese-
gesi della Suprema Corte (art. 238, comma 2 bis c.p.p.)
La questione per prima sottoposta alla Corte di Cas-
sazione consiste, quindi, nella verif‌ica sulla correttezza
dell’interpretazione che la Corte di Appello di Lecce ha
dato del comma 2 bis dell’art. 238 c.p.p., secondo cui i ver-
bali di prova formatisi nel dibattimento di un altro proce-
dimento penale possono essere utilizzati contro l’imputato
soltanto nel caso in cui il suo difensore abbia partecipato
all’assunzione della prova (3).
Per risolvere il quesito sollevato dalla difesa, sulla dedotta
insuff‌icienza di una partecipazione all’udienza del difensore
dell’imputato che non fosse f‌inalizzata alla difesa di quest’ulti-
mo ma a quella di altra persona, il Supremo Collegio ha inteso
def‌inire la ratio della disposizione, prendendo le mosse dall’e-
same della sintetica evoluzione della normativa sul punto.

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