Condizione volontaria versus atto processuale penale

AutoreIvan Borasi
Pagine327-331
327
Arch. nuova proc. pen. 4/2014
Dottrina
CONDIZIONE VOLONTARIA
VERSUS ATTO
PROCESSUALE PENALE
di Ivan Borasi
Il processo (penale) “vive di atti”(1), rectius di fatti
(2), aventi rilevanza giuridica (3), vale a dire idonei a
produrre effetti giuridici lato sensu, da e per il processo,
anche incidentalmente rispetto ad un rapporto giuridico
(processuale) (4). Il nucleo fattuale di genere permette
la qualif‌icazione di ogni avvenimento, umano o natura-
le, volontario o meno, rilevante per il processo in senso
generale, e per un suo elemento in particolare, in quanto
meritevole di tutela per l’ordinamento nella sua tipicità o
atipicità (5).
Attraverso gli atti processuali (6), consecutivi, ordi-
nati, e dipendenti, si esercitano le funzioni dei soggetti
del processo, da, nel, o per lo stesso, ciò non senza che
fatti giuridici stricto sensu vi incidano in modo più o meno
previsto e volontario; di questi elementi generali, alcuni
sono essenziali, invece altri sono eventuali (7), o anche
accidentali (8).
Mentre l’atto processuale (penale) trova un vincolo
nella legittimazione (9) del soggetto deputato alla propria
realizzazione infungibile, così non è per i fatti giuridici
stricto sensu, seppure spesso a loro volta necessitanti di
una legittimazione di relazione ai f‌ini della propria espli-
cazione effettuale “interna”.
Il vincolo alle forme, nel tempo e nello spazio, degli
atti processuali, come regola generale (10), trova un pro-
prio “limite”, o valvola di sfogo, nell’autonomia privata
paranegoziale, che mai devesi contrastare con la legalità di
principio, e lo scopo (11) predeterminato (12). La tipicità
delle forme rappresenta il punto di frizione rispetto ad una
tendenza “evolutiva” del diritto, anche processuale penale,
volta a regolare in modo dinamico situazioni mutevoli, nel
tempo e nello spazio, della realtà sociale e giuridica inte-
grata; il rapporto di analisi validante deve riguardare la
connessione tra i principi di legalità, anche processuale, da
un lato, e la meritevolezza di tutela per l’ordinamento (13)
lato sensu, anche in relazione allo scopo da raggiungere,
o causa dell’atto (14), dall’altro, il tutto sullo sfondo della
ragionevole durata di un giusto ed equo processo penale.
In puncto, il ruolo, e l’analisi, della volontà degli atti,
in rapporto anche con i fatti incidenti (15), rappresenta,
tradizionalmente, un elemento di scontro dottrinale forte
(16), soprattutto in relazione ai corollari dell’eff‌icacia
e validità degli stessi, e ciò sullo sfondo del principio di
certezza del diritto nei rapporti giuridici; di volontà può
parlarsi, non solo in chiave di dichiarazione, o di effetto,
ma anche di oggetto del “negozio” processuale (17), e di
motivi dello stesso (18). Punto di espressione primario
dell’elemento soggettivo dell’atto giuridico (19), infatti,
può essere l’autonomia privata regolante (20), spostando
la volontà dalla classica attenzione sotto il mero prof‌ilo in-
validante, al piano interpretativo-applicativo lato sensu.
L’integrazione tra atti e fatti (naturali o comportamen-
ti umani che siano) rilevanti per il processo, trova una
propria realizzazione nella nozione di presupposto degli
stessi (21), id est come “note oggettive o soggettive” (22)
di accompagnamento, con possibile relazione teleologica
alternativa-principale, al singolo atto oppure all’intero
procedimento/processo (23); si parla anche di atti/fatti so-
stanziali con effetti processuali (24), ciò non rappresenta
altro che uno spostamento di piano d’analisi di medesime
fenomenologie (25).
All’interno della fattispecie processuale, anche com-
plessa, possono incidere elementi esterni (26), condi-
zionanti l’eff‌icacia (27), costituiti da fatti giuridici lato
sensu, il cui elemento comune deve essere rappresentato
dall’aleatorietà della realizzazione (28), sotto il prof‌ilo
anche della conoscenza relativa, pure in ordine alle mo-
dalità; il piano della perfezione dei fatti e degli atti, anche
connessi, si deve distinguere da quello dell’eff‌icacia singo-
la o complessa (29).
La f‌igura della condizione ha assunto nel tempo, so-
prattutto come categoria oltre l’ipotesi volontaria, conno-
tati problematici (30); nell’analisi de qua, invece, l’ottica
deve attestarsi rispetto alla possibilità di una volontaria
apposizione di condizione ad un atto, e dell’incidenza co-
munque di un fatto giuridico esterno sull’eff‌icacia, anche
per le modalità, dello stesso (31).
Aspetto non secondario è rappresentato dall’eventuale
spostamento temporale, rectius retroattività, dell’eff‌icacia
di un atto perfetto ex se (32), come tale idoneo a rag-
giungere lo scopo cristallizzato dal legislatore, e ciò per
mera volontà dell’autore; diversa è l’ipotesi dell’estinzione
postuma di tali effetti, ex tunc oppure ex nunc, con un
contemperamento di interessi, l’uno predeterminato,
mentre l’altro determinabile. Fondamentale e primaria

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