Concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto: parola alle sezioni unite

AutoreMarco Casellato
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1. Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, sembrerebbero aver posto la parola fine all’annoso dibattito, mai veramente sopito, circa il concorso tra le cause estintive del reato e quelle estintive della pena, la cui disciplina riposa sull’art. 183 c.p. Più in particolare, la sentenza in commento si occupa del concorso tra la sospensione condizionale, ex artt. 163 ss. c.p., estintiva del reato, e l’indulto, previsto dall’art. 174 c.p., che condona la sola pena.

Quella che potrebbe apparire come una questione eminentemente teorica, invero, assume anche risvolti pratici (non certo di poco conto) tutte le volte in cui, con riferimento ad una determinata situazione processuale, ricorrano i requisiti per la concessione dell’uno e dell’altro beneficio ed il giudice, su istanza o meno di parte, debba decidere a quale dare prevalenza o se, piuttosto, concederli entrambi.

È l’ipotesi sottostante alla decisione de quo. Tizio, condannato alla pena di un anno di reclusione per aver commesso il reato di cui all’art. 8 D.L.vo n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), vedeva applicati in suo favore sia il beneficio della sospensione condizionale della pena che quello dell’indulto (ex L. n. 241/2006), ricorrendo i presupposti applicativi di entrambe le cause estintive.

Sennonché, avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, chiedendone l’annullamento parziale, con applicazione del solo indulto.

La Terza Sezione penale della Cassazione, preso atto di un perdurante contrasto giurisprudenziale, con ordinanza datata 17 marzo 2010 rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Al consesso allargato dei giudici di legittimità, dunque, spettava la risposta al quesito circa la possibilità di applicare contestualmente la causa estintiva del reato e quella estintiva della sola pena.

2. I diversi orientamenti giurisprudenziali

A testimonianza che la questione de qua non alberga solamente nella turris eburnea del sapere scientifico, ma presenta profili pratici con i quali gli operatori del diritto si confrontano ogni giorno, sta la mole considerevole di sentenze in materia.

Volendo procedere con ordine nel mare magnum giurisprudenziale, è opportuno - come del resto fanno le stesse Sezioni Unite - individuare i principali indirizzi interpretativi. Al riguardo, è possibile rinvenire due principali orientamenti giurisprudenziali i quali, con la loro inesauribile dicotomia, hanno portato al dictum di legittimità di cui appresso.

Secondo un primo filone interpretativo, nel concorso di cause estintive, dovrebbe darsi sempre prevalenza alla causa di estinzione del reato, anche se intervenuta successivamente, ai sensi del comma secondo dell’art. 183 c.p. che regola il concorso eterogeneo di cause estintive.

Tale indirizzo, che affonda le proprie radici in decisioni emesse prima ancora dell’emanazione dell’attuale codice penale,1 pone a proprio fondamento le seguenti argomentazioni logico-giuridiche.

In primo luogo, si afferma che la sospensione condizionale, poiché estintiva del reato debba prevalere sull’indulto, in ossequio al principio del favor rei; che è principio immanente nel nostro sistema penale. Inoltre, la mancata applicazione del condono della pena non comporterebbe alcun pregiudizio in capo al condannato, considerata la possibilità, in caso di eventuale revoca della sospensione condizionale, di avanzare la richiesta d’indulto in sede esecutiva.2 Secondo un’altra recente variante del medesimo filone giurisprudenziale, infine, non sarebbe nemmeno possibile l’applicazione dell’indulto ad una pena condizionalmente sospesa. L’indulto, infatti, può applicarsi solamente a pene suscettibili di esecuzione 3 e tale non è una pena la cui esecuzione è, appunto, differita.

Altre sentenze, pur affermando la prevalenza della causa estintiva del reato su quella della pena, ammettono un’eccezione, allorquando dalla concessione dell’indulto derivino maggiori benefici al reo rispetto alla prima.4 È il caso, ad esempio, della sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile oppure l’ipotesi dell’indulto comprendente anche sanzioni atipiche (quali la sospensione della patente di guida), non rientranti tra gli effetti della sospensione condizionale.

Il secondo e contrapposto orientamento, invece, propende per la contestuale applicabilità di entrambi i benefici. Inizialmente, la fortuna di questa corrente giurisprudenziale riposava sulla mancata estinzione delle pene accessorie ad opera della sospensione condizionale. Pertanto, si riteneva che il principio del favor rei imponesse la concessione, oltre che della causa estintiva del reato, anche di quella, diversa ed aggiuntiva, dell’indulto, in

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grado di condonare (purché il provvedimento legislativo di concessione lo prevedesse) le pene accessorie, assicurando quindi al reo un’efficacia estintiva completa.5

Con l’estensione della sospensione condizionale anche alle pene accessorie, avvenuta per effetto della nota L. n. 19/1990, l’argomentazione appena riferita ha perso di valore, ma, ugualmente, un buon numero di sentenze ha continuato ad affermare la cumulabilità di entrambi i benefici, sulla base di diverse (e forse più solide) argomentazioni.

Il punto fermo dal quale muove l’orientamento in parola, infatti, risiede nell’assenza di un’incompatibilità logico - giuridica tra i due istituti, i quali operano in modi e tempi diversi.

Ed invero, mentre l’indulto opera immediatamente, estinguendo la pena fin dal momento della sua pronuncia, la sospensione...

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