Una condivisibile soluzione al contrasto di giurisprudenza di legittimità sul concetto di prova nuova

AutoreGiovanni Aricò
Pagine329-332

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La decisione della Corte umbra afferma dei condivisibili principi.

@1. La valutazione di ammissibilità della richiesta di revisione

In primis, la sentenza in rassegna ha statuito che una richiesta di revisione può essere dichiarata ammissibile Page 330 soltanto nel caso in cui a sostegno della stessa, il condannato abbia prospettato delle nuove prove.

Ha poi argomentato la Corte d'Appello di Perugia che, allo scopo di pervenire ad una decisione coerente, le prove nuove debbono essere vagliate e valutate, unitamente a quelle esistenti in atti, ma non valutate dai giudici di cognizione nonché, a norma del 3° comma dell'art. 637 nuovo c.p.p., a quelle già valutate (anche se erroneamente) nel giudizio di cognizione.

La sentenza in rassegna ha ribadito, al riguardo, un principio di diritto assolutamente pacifico, e cioè che "una richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile, per infondatezza, solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame delibativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità" 1.

Quanto alla possibilità di prospettare nella richiesta di revisione un alibi, già disatteso nel precedente giudizio di cognizione, la Corte umbra ha evidenziato la differenza esistente tra il "tema probatorio" (nel caso di specie, «dimostrazione dell'alibi»: tema che non deve certamente essere "nuovo") ed i "mezzi di prova" (elementi di prova dedotti a sostegno della richiesta di revisione che, viceversa, a pena d'inammissibilità, debbono necessariamente essere "nuovi").

La Corte Suprema di Cassazione, in un caso analogo a quello della sentenza in rassegna, ha statuito che la riprospettazione di un alibi già disatteso o ritenuto non dimostrato, non rende affatto inammissibile la revisione, laddove il condannato, a sostegno dell'alibi, abbia prospettato nuovi "elementi di prova", diversi da quelli valutati nel precedente giudizio 2.

Infatti, mentre il "tema probatorio" è, per definizione, quasi sempre identico, è necessario - ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione - che soltanto gli "elementi di prova" (come è avvenuto nel caso di specie) siano nuovi e diversi da quelli già prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione.

La Corte d'Appello di Perugia ha dato conto nella sentenza in rassegna di tutte le ragioni per le quali, disattendendo le richieste dei difensori di parte civile e del P.G., ha confermato il giudizio di ammissibilità, in fatto ed in diritto, della richiesta di revisione. (Capitolo: "Ammissibilità della richiesta di revisione" e paragrafi: "L'istituto della revisione nel nuovo c.p.p."; "L'articolo 630 c.p.p."; "La novità e la rilevanza degli elementi di prova - Contrasto della giurisprudenza di legittimità - Soluzione adottata e criteri logico-giuridici seguiti dalla Corte").

Ed in effetti, come si evince dalla stessa sentenza, l'ammissibilità della richiesta di revisione era stata già delibata de plano dalla Corte perugina nella camera di consiglio del 10 aprile 2000 (cfr. sentenza, pag. 19).

Con l'ordinanza ammissiva delle prove giustamente la Corte umbra ha ritenuto che non dovesse essere ribadita, nel corso del processo, la fondatezza giuridica di una decisione precedentemente adottata, ogni qualvolta essa risulti "sgradita" ad una parte processuale che ne richieda una rivisitazione, ben potendo esserne approfondito e definitivamente rielaborato l'apparato giustificativo con la sentenza conclusiva.

Ad ulteriore conforto della nostra tesi, vale la pena di ricordare che, in applicazione del principio della tassatività delle nullità, espressamente ribadito dal nuovo codice di rito, la Corte Suprema - a Sezioni Unite - ha recentemente statuito che "il vizio di motivazione di un'ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il Giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo" 3.

Inoltre, un'espressa ordinanza di ammissibilità della richiesta di revisione è ultronea, in quanto mera inutile duplicazione di una valutazione già svolta nella fase propria, quella rescindente, che si estrinseca in una camera di consiglio che il legislatore ha voluto "non partecipata", nella quale la Corte d'Appello perugina aveva già valutato sia i requisiti dell'osservanza formale, sia della non manifesta infondatezza della richiesta, sulla base dei tassativi presupposti previsti dagli artt. 631 e 634 c.p.p. ed emesso il relativo decreto, secondo il disposto dell'art. 636 n. 1 c.p.p.

Riteniamo che l'interpretazione del combinato disposto degli articoli 631 e 634 c.p.p. fornita dalla Corte d'Appello di Perugia risulti in perfetta sintonia con la direttiva n. 89 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, laddove è stata prevista la sola ordinanza motivata di inammissibilità e non anche un'ordinanza motivata sull'ammissibilità.

È noto che il provvedimento con il quale il giudice della revisione instaura il giudizio è il decreto (cfr. art. 636 n. 1 c.p.p.) emesso de plano, non motivato e non soggetto ad impugnazione, e non l'ordinanza ammissiva delle prove (e non del giudizio di revisione), donde la superfluità di enunciare una motivazione di ammissibilità, per la ragione assorbente che la caratteristica...

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