La concussione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12228/'14

AutoreValerio Vartolo
Pagine592-596
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giur
6/2014 Rivista penale
CONTRASTI
Il Tupputi non va condannato alle spese in favore della
parte civile Ruggiero Di Cuonzo, così come da questa solle-
citato con la memoria depositata il 7 maggio 2013.
Nel giudizio di legittimità, non competono le spese pro-
cessuali alla parte civile che, dopo avere depositato me-
morie, non intervenga, com’è accaduto nel caso specif‌ico,
nella discussione in udienza pubblica (sez. I, n. 41287 del
4 ottobre 2012, Bouichou, Rv. 253613; sez. VI, n. 17057 del
14 aprile 2011, Melis, Rv. 250062; sez. III, n. 35298 del 26
giugno 2003, Ranzato, Rv. 226165).
36. Devesi, inf‌ine, rilevare che l’art. 317-bis c.p., come
novellato dalla legge n. 190 del 2012, non prevede tra i rea-
ti che importano l’interdizione dai pubblici uff‌ici quello di
cui all’art. 319-quater c.p.
Tuttavia, trattandosi di reato comunque commesso con
abuso di poteri, ossia con l’abuso della posizione che al
funzionario pubblico deriva dall’essere titolare del corri-
spondente potere, detta pena accessoria deve essere ap-
plicata e modulata nella sua durata in base alle norme
generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 c.p.. (Omissis)
LA CONCUSSIONE ALLA LUCE
DELLA SENTENZA DELLE
SEZIONI UNITE N. 12228/’14
di Valerio Vartolo
I reati contro la Pubblica Amministrazione costituisco-
no, tanto più in un Paese come il nostro in cui il tema della
corruzione e dell’illegalismo, in senso lato, è di rilevante
attualità, fattispecie non soltanto di assoluta rilevanza nel
corpo del codice penale ma fattispecie in continua evoluzio-
ne per meglio essere utilizzate dagli operatori del Diritto.
In particolare, tanto ciò è vero in relazione alla fattispecie
di cui all’art. 317 c.p. e cioè alla concussione. La fattispecie
delittuosa della concussione rappresenta, fra i delitti contro
la Pubblica Amministrazione, di certo, il delitto più grave.
Tuttavia, proprio questa fattispecie è stata modif‌icata dalla
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 che ha operato, come si
vedrà, uno “spacchettamento” della norma che, ora, si divide
fra l’originario art. 317 c.p. ed il nuovo 319 quater. Proprio
questa condizione ha comportato, e comporta, non poche
diff‌icoltà interpretative, a livello dottrinale e giurispruden-
ziale, circa la linea di demarcazione fra l’originario articolo
317 ed il nuovo articolo 319 quater soprattutto in relazione
alla condotta di costrizione ed a quella di induzione. Prima,
però, di esaminare, analiticamente, questa questione è op-
portuno riassumere, seppur brevemente e per sommi capi,
la struttura di questa fattispecie delittuosa.
Struttura della concussione
Rimandando all’analisi successiva la descrizione delle
condotte di “costrizione” ed “induzione” vediamo, adesso,
cosa debba intendersi per abuso della qualità ovvero dei
poteri, condizioni che il pubblico uff‌iciale deve porre in
essere per conf‌igurare la fattispecie delittuosa. Per abuso
della qualità, unanimemente, si intende un “quid pluris”
rispetto alla mera dichiarazione della qualif‌ica di pub-
blico uff‌iciale: invero, si intende una strumentalizzazione
della stessa qualità/qualif‌ica tendente ad ingenerare, nel
soggetto concusso, rappresentazioni induttive o costrittive
di prestazioni non dovute. (Cfr. FIANDACA). Per abuso
dei poteri, invece, si intende l’esercizio distorto dei poteri
stessi: basti pensare, ad esempio, ad una eventuale incom-
petenza (relativa) del pubblico uff‌iciale.
La fattispecie della concussione ante riforma Legge 6
Precedentemente alla intervenuta riforma (c.d. Legge
anti-corruzione) l’art. 317 c.p. prevedeva che la concus-
sione potesse realizzarsi tanto mediante una condotta co-
strizione quanto mediante una condotta di induzione.
La costrizione
Per costrizione deve intendersi una minaccia seria ed
idonea ad ingenerare nel soggetto concusso un ingiustif‌i-
cata pressione, la prospettazione, cioè, di un male ingiusto.
Tuttavia la “vittima” resta libera di aderire alla costrizione
o invece di accettare il male ingiusto. Per queste ragioni
per costrizione si è intesa una violenza psichica (e non
f‌isica) di carattere relativo. Infatti, come numerosi pro-
nunciamenti giurisprudenziali hanno posto in essere, se
si fosse presa in considerazione anche una violenza f‌isica
si sarebbe oltrepassata la condotta di mera concussione
sfociando, tale condotta, altre fattispecie delittuose.
L’induzione
Originariamente, per larga parte della dottrina, la con-
dotta di induzione non si discostava di molto da quella della
costrizione, considerato che, per ambedue, si trattava di una
violenza psichica relativa. Tuttavia, come evidente, l’espressa
menzione nella norma di due diverse condotte, ha indotto a
ritenere che una differenza vi fosse. Molti furono, invero, i
tentativi di def‌inire la struttura stessa della condotta di in-
duzione: vi furono tentativi di ricalcarla, ora, sulle forme del
comportamento fraudolento, ora su quelle del comportamen-
to omissivo. In realtà, tanto la dottrina che la giurisprudenza,
concordano nel ritenere la condotta di induzione è a forma
libera, concretizzandosi la stessa in ogni comportamento che
induce il privato a dare o a promettere per evitare un male.
Concussione ambientale
Questa sottile linea di demarcazione fra le due f‌igure di
concussione ha, peraltro, ingenerato la circostanza secondo
cui, e soprattutto a metà degli anni 90 nel pieno dell’inchie-

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