La concreta adesione psichica all'evento morte nel dolo eventuale

AutoreElio Palombi
Pagine49-54
1099
giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
– la storia e le pregresse esperienze professionali dei
prevenuti, sotto il prof‌ilo della possibile convinzione dei
chirurghi (omissis) e (omissis) di essere in grado, sulla
base dell’esperienza maturata, di controllare il rischio
operatorio, per quanto ingiustif‌icato, al quale avevano de-
ciso di sottoporre i pazienti;
– il loro comportamento contestuale o immediatamente
successivo all’intervento chirurgico causativo del decesso,
talora caratterizzato da una fattiva e spontanea opera soc-
corritrice (per quanto non andata a buon f‌ine), come nel
caso del tentativo di clampaggio e delle manovre di recu-
pero poste in essere, a seguito dell’emorragia conseguente
a lacerazione cardiaca, nel corso dell’intervento operatorio
riguardante il paziente (omissis) (descritto alle pagine 281
- 287 della sentenza d’appello), sotto il prof‌ilo della compa-
tibilità con un atteggiamento di accettazione adesiva - ex
ante - della verif‌icazione dell’evento morte;
– la stessa probabilità oggettiva di accadimento dell’e-
vento, sogguardata dal punto di vista (antecedente)
dell’agente e della percezione che questi ne aveva avuto,
da apprezzarsi anche con riferimento all’effettiva inciden-
za numerico/proporzionale dei casi accertati di morte del
paziente eziologicamente riconducibili all’intervento ope-
ratorio, rispetto al ben più ampio e consistente numero
di interventi chirurgici privi di giustif‌icazione ascritti agli
imputati nel periodo esaminato, oggetto dei due processi
celebrati a loro carico;
– le conseguenze negative, ordinariamente prevedibili
ex ante, anche per gli imputati/agenti, della verif‌icazione
dell’evento mortale, sotto il prof‌ilo personale, professio-
nale e del rischio processuale notoriamente connesso agli
accertamenti doverosi dell’autorità giudiziaria in caso di
decesso del paziente durante o subito dopo l’operazione;
– l’elemento di valutazione controfattuale, sintetizzato
nella c.d. prima formula di Frank, fondato sulla capacità
delle concrete acquisizioni probatorie di dimostrare, al di
là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati non si sa-
rebbero trattenuti dalla condotta operatoria illecita (per-
ché priva di legittimazione medico-chirurgica) neppure
se avessero avuto contezza della sicura verif‌icazione della
morte del paziente, accettandone l’eventualità.
La motivazione della sentenza d’appello si rivela logi-
camente incongrua anche nella parte in cui ha attribuito
valenza indiziante del dolo di omicidio a condotte post fac-
tum degli imputati - come quelle consistite nella mancata
richiesta dell’esame autoptico dei pazienti deceduti a se-
guito dell’intervento chirurgico o nell’omessa indicazione
nelle schede di morte da essi redatte della possibile inci-
denza causale dell’intervento stesso nell’esito letale - sen-
za confrontarsi criticamente con la possibile insorgenza
dell’elemento psichico che ha animato tali condotte sol-
tanto in un momento successivo alla verif‌icazione dell’e-
vento (morte), in funzione di un interesse sopravvenuto a
elidere o ridurre il rischio di accertamento di una propria
responsabilità, non necessariamente riconducibile a un
atteggiamento volitivo di natura dolosa preesistente all’in-
tervento operatorio.
11.7. Il rilevato vizio di motivazione, sotto tali prof‌ili,
della sentenza impugnata comporta l’annullamento delle
condanne degli imputati (omissis) e (omissis) e del re-
sponsabile civile (omissis) s.p.a., per i delitti di cui ai
capi 46, 47, 48 e 49 della rubrica, oggetto delle rispettive
impugnazioni, limitatamente alla ritenuta sussistenza del
dolo di omicidio e alla qualif‌icazione giuridica dei reati, in
termini di omicidio volontario anziché di omicidio prete-
rintenzionale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’as-
sise d’appello di (omissis) per nuovo giudizio su tali punti
(e su quello relativo alla rideterminazione della pena,
eventualmente destinato a conseguirne), che si conformi
ai principi di diritto sopra indicati e non ricada nelle me-
desime, censurate, lacune e incongruenze motivazionali.
Restano di conseguenza assorbite, in funzione della li-
bertà di giudizio che deve essere riconosciuta al giudice di
rinvio in sede di eventuale rideterminazione della pena,
le doglianze dedotte nel sesto motivo del ricorso proposto
dall’avv. (omissis) nell’interesse del (omissis), e nel ricor-
so dell’avv. (omissis) nell’interesse del (omissis), riguar-
danti (rispettivamente) il diniego delle attenuanti gene-
riche e il mancato riconoscimento della prevalenza delle
stesse sulla aggravante del nesso teleologico. (Omissis)
LA CONCRETA ADESIONE
PSICHICA ALL’EVENTO MORTE
NEL DOLO EVENTUALE
di Elio Palombi
1. La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha
annullato, con rinvio, la sentenza della Corte di Assise di
Appello di (omissis) del 21 dicembre 2015, limitatamente
alla ritenuta sussistenza del dolo di omicidio e alla qualif‌i-
cazione giuridica dei reati, in termini di omicidio volonta-
rio anziché di omicidio preterintenzionale.
Con la sentenza censurata, il principale imputato, re-
sponsabile di equipe presso l’unità operativa di neurochi-
rurgia di una casa di cura, era stato condannato all’ergasto-
lo in relazione a quattro episodi di omicidio volontario con
riguardo alle condotte che avevano determinato la morte
dei pazienti. Veniva contestata l’aggravante, ex art. 61 n.
2 c.p., del nesso teleologico col reato di truffa aggravata,
consistito nella percezione di indebiti rimborsi per presta-
zioni sanitarie fornite dalla casa di cura di appartenenza,
mediante la falsa rappresentazione che le patologie per
le quali erano stati ricoverati i pazienti avevano un’unica

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