CONCORSO (scad. 8 gennaio 2013) - Concorso per l'ammissione al XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno.

IL RETTORE Visti gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 23 dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale dell'8 novembre 2000, n. 261, con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con D.R. 30 dicembre 2008, n.

4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - del 9 gennaio 2009, n. 6, con D.R. 3 agosto 2010, n.

2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - del 16 agosto 2010, n. 190, e con D.R. 12 giugno 2012, n. 1396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 26 giugno 2012, n. 147;

Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161;

Visto il D.R. 2 luglio 2009, n. 3260, Prot. n. 34003, con il quale e' stato emanato il Regolamento Studenti;

Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n.

315;

Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza;

Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n.

398;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa;

Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172;

Visto il D.M. 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 2008, n.

241;

Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30 aprile 1999, n° 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

Visto il D.R. 14 settembre 2011, Rep. n. 2268, Prot. n. 35622, con il quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 gennaio 2012, in sede di approvazione del bilancio preventivo gestionale per l'anno 2012, ha determinato, anche tenuto conto dell'adesione dell'Ateneo al Progetto Regionale finanziato nell'ambito del POR Campania FSE 2007/2013 denominato 'Dottorati in Azienda', le risorse economico-finanziarie da destinare alle predette Scuole prevedendone la relativa spesa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 maggio 2012, n. 126), l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2012/2013 e' stabilito in € 140,00;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2012, ha approvato, per l'anno accademico 2012/2013, la Guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari per Corsi di Dottorato di Ricerca;

Considerate le proposte avanzate dalle strutture dipartimentali relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole Dottorali di afferenza aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno;

Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 5 novembre 2012, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;

Acquisito il verbale, in data 13 novembre 2012, dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA;

Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 20 novembre 2012, ha approvato l'istituzione del XIV Ciclo - Nuova Serie (XXVIII ciclo) delle Scuole di Dottorato di Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno;

Visto il D.R. 26 novembre 2012, Rep. n. 2691, Prot. n. 46695, con il quale, e' stata autorizzata, in assenza di una seduta tematica del Consiglio di Amministrazione ed al fine di garantire l'immediata istituzione del suddetto ciclo, la spesa complessiva di € 3.781.440,00, mediante utilizzo della disponibilita' esistente sul capitolo di spesa AF.01.05.03 'Borse di studio per dottorati di ricerca', per il finanziamento di n. 78 borse di studio di durata triennale;

Decreta:

Art. 1

Istituzione E' istituito il XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti alle Scuole Dottorali di seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del Corso, la Scuola di afferenza, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).

Le attivita' formative di studio e di ricerca relative ai suddetti Corsi avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015.

I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.

Le borse di studio finanziate nell'ambito di Progetti Speciali saranno sottoposte, sia con riferimento alla gestione della carriera degli studenti che con riferimento alla rendicontazione contabile ed amministrativa, alla normativa specifica del Progetto di riferimento.

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398, 'le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 'le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali'.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476'.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 19, comma 3, lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n° 240, 'il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo'.

Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, 'i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita''.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi/Scuole di Dottorato di Ricerca Ai concorsi di...

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