CONCORSO (scad. 7 febbraio 2011) - Bando di concorso per l'ammissione al XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca

IL RETTORE Visti gli articoli 22 e 41 dello statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.

4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 gennaio 2009, n. 6 e con decreto rettorale 3 agosto 2010, n. 2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 16 agosto 2010, n. 190;

Visto l'art. 7 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;

Visto il decreto rettorale 2 luglio 2009, n. 3260, prot. n.

34003, con il quale e' stato emanato il regolamento studenti;

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n.

315;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2008, n. 241;

Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot. n.

32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 5 marzo 2009, ha disposto la rimodulazione del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, prevedendo la graduazione dello stesso su base I.S.E.E. e determinando altresi' l'importo delle singole fasce di contribuzione;

Considerate le proposte avanzate dalle strutture dipartimentali relative all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali di afferenza aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella seduta del 9 luglio 2010, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;

Visto il decreto rettorale 16 luglio 2010, rep. n. 2202, prot. n.

33527, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2010, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare alle predette scuole ed ha autorizzato la relativa spesa, mediante utilizzo della disponibilita' esistente sul capitolo di spesa AF.01.05.03 'Borse di studio per dottorati di ricerca', per il finanziamento di settantotto borse di studio di durata triennale;

Considerato che la regione Campania, nell'ambito della programmazione regionale FSE Campania 2007/2013 Asse IV - Capitale umano, ha approvato un intervento triennale denominato 'Percorsi universitari finalizzati all'incentivazione della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico tipologia progettuale dottorati di ricerca' consistente nel finanziamento di borse di studio aggiuntive connesse alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso uno degli atenei presenti in regione;

Rilevato che l'Ateneo ha presentato diciannove progetti per il finanziamento di tali borse di studio aggiuntive;

Riscontrato che la regione Campania, con decreto dirigenziale n.

304 del 30 agosto 2010, ha approvato la graduatoria formulata dalla relativa commissione esaminatrice, finanziando otto dei suddetti progetti ed attribuendo all'Ateneo trentatre borse di studio;

Ritenuto di destinare undici borse di studio all'istituzione del XII ciclo - nuova serie delle scuole dottorali con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno le quali, pertanto, concorrono alla determinazione del numero complessivo di borse di studio finanziate dall'Ateneo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 novembre 2010, ha preso atto del finanziamento regionale, dando mandato al magnifico rettore in ordine alla sottoscrizione dell'atto di concessione;

Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;

Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 9 dicembre 2010, ha approvato l'istituzione del XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Decreta:

Art. 1

Istituzione E' istituito il XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alle scuole dottorali di seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso, la scuola di afferenza, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).

Le attivita' formative di studio e di ricerca relative ai suddetti corsi avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014.

I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 30 novembre 1989, n.

398 'Le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476'.

Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 'Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali'.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n.

448 'Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti'.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge 3 luglio 1998, n.

210 'I dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a...

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