CONCORSO (scad. 27 giugno 2011) - Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico

IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il Decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;

Visto il Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato 'Collegio nazionale'), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi Ordinamenti;

Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che : ''I Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato'';

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Visto il Decreto delega del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147

Ordina:

Art. 1

  1. E' indetta, per l'anno 2011, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.

    Art. 2

    Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

    A - completato un periodo biennale di pratica presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a, legge n. 251/1986);

    B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n.

    726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.

    863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera b, legge n. 251/1986);

    C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera c, legge n. 251/1986),o svolto attivita' di titolare di impresa agricola ( art. 14 del 'Regolamento per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale e per il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata' approvato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione 28.6.1992 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni );

    D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 251/1986);

    E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal Decreto ministeriale 15 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,

    Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);

    F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri...

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