CONCORSO (scad. 13 maggio 2018) - Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, anno 2018. (18E03399)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro...

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