CONCORSO (scad. 26 settembre 2011) - Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell'Esercito.

IL VICE DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 'codice dell'ordinamento militare' ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246' ed, in particolare, il libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale per la sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il foglio n. 3356 Cod. id. RESTAV3 - Ind. Cl. 05.02.11/05 del 18 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario, per il 2011, di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito;

Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso e destinatari 1. E' indetto, per il 2011, un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito riservato a:

  1. volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve;

  2. volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo da non piu' di due anni;

  3. volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non risultano, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni;

  4. volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni di servizio in ferma breve nell'Esercito, in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non risultano, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

    1. Non possono partecipare al concorso:

  5. i volontari che risulteranno, anche a seguito di ripianamenti successivi, vincitori del precedente concorso straordinario per il reclutamento di 3392 unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito;

  6. i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti alle Forze di completamento, non si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.

    1. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere

  7. e c), se dichiarati vincitori, saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve, ai sensi dell'art. 2205, comma 7 del codice dell'ordinamento militare e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata.

    1. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari in servizio permanente nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 955 del codice dell'ordinamento militare per coloro che hanno subito ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

    2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o le immissioni nel ruolo dei volontari in servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale.

    Art. 2

    Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i concorrenti di cui al precedente art. 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  8. cittadinanza italiana;

  9. godimento dei diritti civili e politici;

  10. diploma di istruzione secondaria di primo grado;

  11. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

  12. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

  13. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

  14. avere tenuto condotta incensurabile;

  15. non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

  16. possedere un profilo psico-fisico e attitudinale previsto per l'impiego nell'Esercito in qualita' di volontari in servizio permanente. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 955 del codice dell'ordinamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT