LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 dell'11 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l' art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Con¬corso del Consiglio regionale all'attuazione dei prin cipi di razionalizzazione della spesa);

Visto il parere del Collegio di garanzia statutaria espresso nella seduta dell'11 aprile 2011;

Considerato quanto segue:

  1. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa complessiva regionale realizzato con la legge regionale 64/2010, si e' inteso dare attuazione anche all'art.

    83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 8, lettera b), del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

  2. L'art. 2 della legge regionale 64/2010 ha disposto, di conseguenza, la gratuita' dell'incarico del presidente e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

  3. Il Collegio di garanzia statutaria, con parere espresso in data 11 aprile 2011, ha ritenuto che l'incarico di presidente e di componente del CAL non rientri nell'ambito di applicazione dell'art.

    83, comma 2, del d.lgs. 267/2000, poiche' la disciplina del CAL, per ogni suo profilo, deve essere rimessa esclusivamente alla legge regionale, senza trovare vincoli in disposizioni della legge statale;

  4. Si ritiene opportuno recepire l'indirizzo interpretativo espresso nel suddetto parere ripristinando, senza effetto retroattivo, gli emolumenti previsti dalla legge regionale 36/2000 e disponendone contestualmente la riduzione nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto gia' previsto dalla stessa legge regionale 64/2010 per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il...

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