Concorso esterno nei reati plurisoggettivi: il concorso esterno nei reati associativi e la rilevanza penale della condotta dello scambio voti/favori
Autore | Francesca Zignani |
Pagine | 987-996 |
987
dott
Rivista penale 11/2014
DOTTRINA
concorso esterno
nei reati Plurisoggettivi:
il concorso esterno
nei reati associativi
e la rilevanza Penale
della condotta
dello scambio voti/favori
di Francesca Zignani
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Concorso. 3. Concorso eventuale e reati pluri-
soggettivi. 4. Concorso “esterno”. 5. Contiguità compiacente
alle associazioni mafiose. 6. Le novità introdotte dalla Legge
17 aprile 2014, n. 62 con il “nuovo” art. 416 ter c.p.: a) la
fattispecie prevista dall’art. 416 ter, primo comma, c.p.; b)
la fattispecie prevista dall’art. 416 ter, secondo comma, c.p.
7. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di partecipazio-
ne e di concorso “esterno” in partecipazione ad associazione
di tipo mafioso. 8. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle
previste dalle leggi in materia elettorale. 9. Elementi di dirit-
to intertemporale.
1. Premessa
L’istituto del concorso di persone nel reato disciplina i
casi nei quali più persone concorrono alla realizzazione di
un medesimo delitto.
Secondo un orientamento tradizionalmente consolida-
to, ma non incontroverso, i diversi tipi di associazione a
delinquere presuppongono un vincolo stabile tra più sog-
getti ed un programma criminoso riferito ad un insieme
indeterminato di fatti delittuosi; il concorso di persone
nel reato – o come si dice con espressione equivalente “la
partecipazione criminosa” – determina, invece, un vincolo
“occasionale” tra più persone, circoscritto alla realizzazio-
ne di uno più reati determinati.
In tal senso, il concorso di persone dà vita ad una entità
collettiva contingente, creata sul presupposto che “l’unio-
ne delle forze” renda possibile, o quantomeno più agevole,
la commissione di un reato astrattamente realizzabile
anche da un autore singolo.
Il concorso di persone è comunemente qualificato
eventuale per distinguerlo dalla diversa figura del concor-
so c.d. necessario: figura, quest’ultima, che ricorre quando
è la stessa fattispecie incriminatrice di parte speciale a
richiedere la presenza di più soggetti per l’integrazione
del reato (ad es. per i reati di rissa art. 588, duello art. 396,
corruzione art. 318).
Le disposizioni sul concorso di persone suppliscono
all’insufficienza delle norme incriminatrici di parte spe-
ciale, costruite sulla figura dell’autore individuale e non
applicabili, quindi, alle condotte dei concorrenti, cioè di
coloro che non integrano neppure in parte il tipo di reato
descritto dalle norme suddette. La dottrina dominante ac-
coglie, infatti, una concezione restrittiva di autore, in base
alla quale è tale solo chi realizza la condotta tipica e attri-
buisce agli artt. 110 e ss. il carattere di norme integrative o
estensive della punibilità, in quanto rendono penalmente
rilevanti comportamenti che andrebbero esenti da pena in
base alle singole fattispecie di parte speciale.
Dal canto suo, la giurisprudenza ha ritenuto, da un
lato, che l’attività costitutiva del concorso di persone
possa essere rappresentata da qualsiasi forma di compar-
tecipazione, di carattere materiale o psichico, restando
irrilevanti sia l’importanza del contributo, sia la fase in cui
esso abbia avuto luogo. Dall’altro, si è giunti ad affermare
che gli artt. 110 e ss. c.p. vadano applicati anche quando
vi sia incertezza sulla attribuibilità della violazione della
norma penale ad un singolo concorrente, come nel caso in
cui si affermi la responsabilità a titolo di concorso, benché
non sia stato individuato l’autore del fatto.
Solo recentemente le Sezioni Unite della Cassazione,
in tema di concorso morale, hanno affermato che, anche
se il contributo causale può manifestarsi attraverso forme
differenziate e atipiche della condotta criminosa, il giudice
di merito deve motivare sulla prova dell’esistenza di una
reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del
reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata,
in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in
essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere
l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur pre-
vista dall’art. 110, con l’indifferenza probatoria circa le
forme concrete del suo manifestarsi (1).
Una volta chiarito che la disciplina in tema di parteci-
pazione penalmente rilevante permette di punire, in un
sistema ispirato al principio di legalità, anche comporta-
menti atipici rispetto alle fattispecie di parte speciale non
è, però, ancora detto tutto.
2. Concorso
In astratto sono prospettabili, infatti, non uno ma più
modelli di disciplina del concorso criminoso. L’opzione
di fronte alla quale si è trovato il legislatore italiano era
quella tra l’adozione di un modello differenziato e quella
per il modello unitario di tipizzazione del fatto.
Il legislatore del 1930, con un’inversione di tendenza
rispetto al Codice Zanardelli del 1889, ha optato per il
modello della tipizzazione unitaria basata sul criterio del-
l’efficienza causale della condotta di ciascun concorrente.
L’art. 110 vigente lungi dall’operare, per vero, distinzioni
tra diversi ruoli di concorrente, si limita a stabilire che
quando più persone concorrono nel medesimo fatto, cia-
scuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il
che vuol dire che concorre a pari titolo chi apporta un
contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale
nell’ambito della realizzazione collettiva del fatto.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA