CONCORSO (scad. 28 marzo 2013) - Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXVIII ciclo, del II ciclo e del V ciclo, nuova serie.

IL RETTORE Visto lo Statuto della Universita' degli Studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed, in particolare, gli articoli 28, 32, 34 e 36;

Viste le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 13 giugno 2011 e del 14 settembre 2011, hanno prorogato il termine di scadenza di alcuni organi monocratici e collegiali, ed, in particolare, il termine di scadenza del rapporto di lavoro dell'attuale Direttore Amministrativo, fino all'insediamento dei nuovi organi accademici previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal nuovo Statuto, come innanzi richiamato;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', emanato dall'Universita' degli Studi di Salerno con decreto rettorale del 24 novembre 1994, numero 5135 e recepito dall'Universita' degli Studi del Sannio, ai sensi del decreto ministeriale del 29 dicembre 1997, numero 1524, con decreto rettorale del 23 gennaio 1998, numero 2 e, in particolare, gli articoli 8 e 88;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale del 31 maggio 2011, n. 660, e confermato con decreto rettorale del 28 novembre 2011, n. 1340 e, in particolare, l'art. 7;

Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, la istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, gli importi e le modalita' di versamento di tasse e contributi per la iscrizione ai Corsi, l'importo e le modalita' di conferimento delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il Regolamento ministeriale in materia di Dottorati di Ricerca, che stabilisce i criteri generali, i requisiti di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione, definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e disciplina le modalita' di accesso, la durata dei Corsi, le borse di studio e i contributi per la istituzione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca;

Visto il decreto rettorale del 22 novembre 1999, n. 724, modificato con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, e successive modifiche e integrazioni, il «Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca»;

Visto in particolare, l'art. 7 del predetto Regolamento, che disciplina il conferimento delle borse di studio e il pagamento delle tasse e dei contributi per la iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Universita' degli Studi del Sannio;

Visto il decreto rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2009, con il quale e' stato approvato il «Sistema di contribuzione delle tasse e dei contributi universitari a carico dei dottorandi», in vigore a decorrere dall'anno accademico 2008-2009;

Visto l'art. 4 della legge del 2 dicembre 1991, n. 390, che disciplina la «...uniformita' di trattamento in materia di diritto agli studi universitari...»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008, che ha definito l'importo annuale lordo delle borse di studio per l'accesso e per la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca;

Visto il decreto rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2009, con il quale e' stato disposto che i dottorandi che non hanno diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare annualmente le tasse e i contributi previsti per la iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, secondo gli importi riportati nel seguente prospetto: Parte di provvedimento in formato grafico Considerato che, per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, e' previsto un solo esonero dal pagamento di tasse e contributi, riservato al candidato, senza borsa di studio, che sia utilmente collocato nella graduatoria finale di merito;

Considerato che l'esonero dal pagamento di tasse e contributi per la iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca e' previsto, annualmente, dal rettore con proprio decreto;

Visto il decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e di valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6...», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 31 maggio 2012, con il numero 126;

Visto in particolare, l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo innanzi richiamato, il quale stabilisce che «...le Regioni e le Province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio...»;

Vista la nota del 27 luglio 2012, numero di protocollo 561445, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 3 agosto 2012 con il numero progressivo 8437, con la quale il Dirigente del settore ricerca scientifica della Regione Campania ha comunicato che «...il nuovo importo della tassa regionale e' pari ad €

140,00...»;

Visto il decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2003, n. 198, con il quale e' stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»;

Visto in particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale del 23 ottobre 2003, n. 198, che prevede la «...assegnazione alle istituzioni universitarie dell'importo complessivo di ventiquattro milioni e mezzo di euro per il potenziamento e/o la...

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