DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197 - Regolamento recante norme per l''individuazione dei limiti di eta'' per l''ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0218)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;

Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta' previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;

Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Limiti di eta'

1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':

  1. trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

  2. trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

  3. trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3;

  4. quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

3. Non e' soggetta a limiti massimi di eta' la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, e' fissato in trentasette anni il limite di eta' per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre

2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.

- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario.

- L'art. 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997

e' il seguente:

Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.

.

- Il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre

1998, n. 505 (Regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28

e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

19 febbraio 1999, n. 41.

- Il decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1999, n. 187 (Regolamento recante norme per la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22

giugno 1999, n. 144.

- Il decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2004, n. 296 (Regolamento recante la disciplina del limite di eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei

Vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n.

292.

- Si riporta il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62,

88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n.

217 del 2005:

Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.

53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.

512 del 1996 opera in favore del personale volontario del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si...

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