DECRETO 12 Ottobre 2007, n. 237 - Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo I
Concorso interno per titoli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto in particolare l'articolo 16 recante disposizioni per la promozione alla qualifica di capo reparto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno due corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

Considerato altresi' che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 16, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si e' convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007;

Udito i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di accesso

  1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

  2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili.

  3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.

  4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

  5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo

    13 ottobre 2005, n. 217, recante �Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.

    2 della legge 30 settembre 2004, n. 252�, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre

    2005, n. 249, e' il seguente:

    �Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

    1. nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

    2. nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

  7. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

  8. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

  9. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

  10. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

    Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei...

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