CONCORSO (scad. 30 gennaio 2012) - Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2012-2013.

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita';

Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 'codice dell'ordinamento militare' e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1

Generalita' 1. Per l'anno accademico 2012-2013 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:

  1. Esercito:

    1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;

    2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;

  2. Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;

  3. Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;

  4. Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

    1. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

    2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare i predetti concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale.

    Art. 2

    Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali:

  5. essere cittadini italiani;

  6. avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.

    Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).

    Detta elevazione, inoltre, non si applica...

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