DETERMINA 23 aprile 2014 - Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuita' aziendale). (Determina n. 3). (14A03724)

Premessa Con il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011, l'Autorita' forniva chiarimenti in ordine alla procedura di concordato preventivo ed alla sua incidenza sul mantenimento, ai fini della qualificazione, del requisito genericamente previsto dall'art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. In particolare, alla luce della finalita' sottesa all'istituto in esame, volto al risanamento dell'attivita' imprenditoriale, l'Autorita' riteneva opportuno prospettare un'interpretazione della norma in grado di salvaguardare la continuazione dell'impresa, evitando di incidere sui rapporti contrattuali in essere o sul mantenimento del possesso della qualificazione rilasciata ante procedura in regime di solidita' aziendale. Pertanto, al fine di garantire omogeneita' nelle procedure di controllo dei requisiti attribuite alle SOA, era stato chiarito che le imprese sottoposte a concordato preventivo non potevano conseguire o rinnovare la qualificazione e che quelle gia' qualificate prima dell'apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, era comunque preclusa la partecipazione alle gare e la possibilita' di riattestazione) non dovevano essere assoggettate ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, nella parte relativa alla siffatta procedura. La normativa di cui al concordato preventivo e' stata modificata dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, con l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo finalizzato alla prosecuzione dell'attivita' da parte di imprese che versano in stato di crisi non insuperabile, disciplinato dall'art. 186-bis della Legge fallimentare (Concordato con continuita' aziendale), da ultimo modificato dalla legge n. 9/2014, nonche' del ricorrere in tal caso di una disciplina di favore per le imprese soggette alla procedura in esame. In tale ottica e' stata prevista, infatti, la possibilita' per le imprese di partecipare a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici in via d'eccezione, al ricorrere dei determinate condizioni, con conseguente modifica del dettato normativo di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 163/2006. A fronte di tale modifica normativa, e' sorta l'esigenza di aggiornare il precedente comunicato dell'Autorita' n. 68/2011, fornendo chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della novellata normativa. Il concordato preventivo e le novita' introdotte dall'art. 186-bis della Legge fallimentare Come esposto in premessa, l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto l'art. 186-bis della legge fallimentare n. 267/42 e s.m.i. che disciplina la particolare fattispecie del cosiddetto «concordato con continuita' aziendale», nuova figura ricorrente quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) della medesima legge prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione. In tale ipotesi, la norma stabilisce la previsione di benefici ed agevolazioni quali la moratoria annuale sui crediti muniti di diritti di prelazione (art. 186-bis, comma 2), l'inefficacia delle clausole di risoluzione dei contratti in corso a motivo dell'apertura della procedura nonche', al ricorrere di determinate condizioni indicate dal medesimo articolo di legge, la prosecuzione di detti contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, che quindi non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura con l'espressa...

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