DELIBERA 25 novembre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento (pos. 2611/12). (Delibera n. 13/410). (13A10642)

LA COMMISSIONE Premesso: che la Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento e' una azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel Comune di Foggia;

che, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. e le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con note del 24 giugno e 11 settembre 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 13771, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, con nota del 30 settembre 2013, prot. n. 4018/2013/PG/ar, l'Adiconsum ha espresso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del predetto Accordo;

che, decorso tale termine, nessuna delle altre Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT