DELIBERA 28 ottobre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' all'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (pos. 833/13). (Delibera n. 13/337). (13A10638)

LA COMMISSIONE Premesso: che la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), nata dalla fusione fra AMC di Moncalieri (TO) e NOVARESE di Orbassano (TO), e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano del Comune di Moncalieri (TO);

che, in data 6 marzo 2013, la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO) e la R.S.U., hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. 10503, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per...

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