Conclusioni
Autore | Rachele Marseglia |
Pagine | 167-183 |
CONCLUSIONI
167
CAPITOLO QUINTO
CONCLUSIONI
SOMMARIO: 1. Il superamento dei confini atipici del contratto di epublishing. - 3. Le p o-
sizioni della giurisprudenza in merito all’applicazione degli artt. 118 e ss. l. aut. ai
contratti atipici: dall ’apertura alla restrizione. - 4. Un parallelo con le posizioni de-
gli altri Stati membri. Il contratto di edizione nominato dal legislatore francese, te-
desco e spagnolo. - 4. Il contratto di edizione musicale e le ragioni della sua atipic i-
tà. Il raffronto con il contratto di epublishing al fine del superamento delle ultime
remore. - 5. Conclusioni: soluzioni raggiunte e problemi aperti.
1. Il superamento dei confini atipici del contratto di epublishing
Riportare il contratto di epublishing al paradigma negoziale tipico
del contratto di edizione per le stampe è operazione che richiede il su-
peramento di tutte le barriere interpretative alternatesi ad oggi nel pa-
norama dottrinario e giurisprudenziale italiano.
Arrivare a tale conclusione è possibile però in ragione del fatto
che la causa, la struttura, gli elementi essenziali e minimi della fatti-
specie negoziale nuova combacino perfettamente con quelle della fat-
tispecie disciplinata dal legislatore speciale.
Dal punto di vista teleologico, entrambe le fattispecie possono es-
sere inquadrate come dei contratti sinallagmatici ad effetto traslativo-
costitutivo, attraverso i quali l’autore abilita l’editore (epublisher) all’eser-
cizio del suo diritto di edizione, obbligandolo alla sopportazione delle
spese e degli oneri connessi e alla dazione del compenso pattuito.
Entrambi i contratti, peraltro, si connotano come contratti di dura-
ta e dal fatto che possano essere visti sempre e comunque come dei
contratti ad esecuzione continuativa, indipendentemente dal fatto che
siano contratti “per edizione” o “ a termine”.
Dal punto di vista strutturale ambo i contratti si compongono dei
medesimi elementi essenziali, tecnici e richiesti come necessari dal le-
gislatore speciale.
Il contratto di epublishing a tutti gli effetti supera le frontiere
dell’atipicità e si innesta perfettamente nelle dinamiche di regolamen-
tazione del contratto di edizione per le stampe, in quanto, identico nel-
la sostanza e nella forma. Gli impedimenti denunciati dagli studiosi ai
fini di questo genere di assimilazione sono stati superati dallo stesso
CAPITOLO QUINTO
168
progresso tecnologico. Si è detto infatti che uno dei limiti essenziali
per quest’equiparazione consisteva nel fatto che il contratto di epubli-
shing dovesse essere riconosciuto come un contratto atipico perché in-
suscettibile di essere differenziato in contratto di epublishing per edi-
zione e contratto di epublishing a termine. Si è visto però come questo
primo freno all’operazione de qua sia stato superato proprio dall’av-
vento dei DRM e dal fatto che l’identificazione della “copia virtuale”
dell’ebook, permetta di tracciarne le orme nella filiera dell’editoria
multimediale dal dies a quo della sua immissione nel catalogo virtuale
dell’editore tramite il sistema dell’uploading (che vede coincidere il
momento della pubblicazione con quello della messa in commercio
dell’ebook e) che permette di stabilire un numero minimo e un nume-
ro massimo di copie da introdurre nel mercato, sino al dies ad quem
della vendita. Si è detto peraltro proprio come, in ragione di tali mede-
simi strumenti, fosse possibile superare anche il rischio che a tale fat-
tispecie contrattuale non potesse applicarsi il principio dell’esauri-
mento del diritto patrimoniale d’autore a seguito della prima vendita
(first sale doctrine).
In sostanza il contratto di epublishing consiste in una fattispecie
identica a quella tradizionale che se ne distingue solo ed esclusiva-
mente in ragione del mezzo di pubblicazione, ma non per altro.
Le uniche remore che potrebbero rimanere ancora in piedi e giu-
stificare l’impossibilità di parlare del contratto di epublishing ( negli
stessi termini del contratto tradizionale) sono legate al fatto che la
pubblicazione avvenga per il tramite di un supporto elettronico e non
della carta stampata. Si legge, ad esempio, in giurisprudenza, che «il
contenuto essenziale, ovvero sufficiente, a dare vita ad un contratto di
edizione in senso stretto sta nel conferimento ad un editore del diritto
di “pubblicare per le stampe”, con tale espressione intendendosi solo
la diffusione a mezzo di strumento cartaceo stampato, e non qualun-
que forma di impressione anche su materiale diverso dalla carta»1.
1 Cass. 23 giugno 1998, n. 6239, in Diritto industr iale, 1999, p. 81 (con nota d i TO-
NI, Contratto di edizione e pubblicazione per la stampa). La pronuncia dirime la questio-
ne interpretativa dibattuta, circoscrivendo la portata della locuzione «pubblicare per le
stampe», di cui all’art. 118 l. aut., nei ranghi di un’interpretazione restrittiva che porta ad
escludere che, salvo che sia diversamente pattuito, sia riferibile alla sola stampa su carta
e non anche ad altri supporti su materiale diverso dalla carta. La co rte precisa inoltre che:
«a tale nucleo giuridicamente essenziale può essere aggiunto, senza con ciò mutare n e-
cessariamente natura al rapporto, altra forma di sfruttamento del diritto medesimo». La
puntualizzazione consolida l’orientamento giurisprudenziale diventato costante anche
nelle aule delle Corti di merito. Cfr. infatti App. Milano, 5 dicembre 1995, in Dir. Auto-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA