DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242 - Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all''assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (11G0008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'»;

Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Sportello unico doganale

  1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonche' le attivita' connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

  2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e' realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59, della legge

    24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge finanziaria 2004), e' il seguente:

    57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

    58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.

    59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto

    1990, n. 241.

    .

    - Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30

    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente:

    5. Le intese di cui al comma 59 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

    .

    - Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.

    241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:

    Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

    3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei

    Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non...

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