DECRETO 14 ottobre 1998 - Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi p er la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo d ell'intermodalita', ed in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo d elle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b ) l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), relative al finanziamento a gevolato delle iniziative per l'acquisizione di programmi e a pparecchiature, nonche' per la realizzazione di aree attrezzate ed i mmobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, con p riorita' a quelle destinate al trasporto combinato; c ) l'art. 5, comma 1, che prevede la concessione di mutui q uinquennali per il finanziamento dei mezzi e delle attrezzature a dibite al trasporto combinato; d ) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla p resentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla l egge in parola; e ) l'art 8, relativo all'istituzione del Comitato per l 'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli i nterventi finanziari previsti dalla citata legge; f ) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di e rogazione dei benefici di cui sopra; Visti gli articoli 92 e 93 del Trattato delle Comunita' europee, r elativi agli aiuti concessi dagli Stati; Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio delle Comunita' e uropee, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni t rasporti combinati di merci tra Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C/72/03 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato p er la tutela dell'ambiente; Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli a utotrasportatori reso in data 24 luglio 1998;

Decreta: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) trasporto combinato: il trasporto di merci fra Stati membri per i l quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il v eicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la p arte iniziale o terminale, del tragitto su strada e l'altra parte p er ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questo p ercorso non supera i 100 km in linea d'aria e effettuano su strada i l tragitto iniziale o terminale, cosi' come definito dalla direttiva 9 2/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992; b ) impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci s u strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito d all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997 iscritta a ll'albo degli autotrasportatori, nonche' un'impresa residente in a ltro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria p revista dal regolamento (CEE) n. 881/92.

    Art. 2.

  2. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a ) e b), e...

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