Convenzioni con le societa' concessionarie di autostrade interferenti con il passante di Mestre. (Deliberazione n. 128/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni vigenti con le societa' autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale questo Comitato ha definito, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498 gia' richiamata, lo schema regolatore a regime per il settore autostradale, prevedendo che le tariffe di pedaggio autostradale vengano adeguate sulla base della formula riportata nella delibera stessa e stabilendo che le nuove convenzioni debbano fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della predetta formula;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, con la quale questo Comitato - ai sensi dell'art. 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre»;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003, e 7 novembre 2003, n. 80 pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2004, n. 50, con le quali questo Comitato - rispettivamente - ha stabilito il limite di contribuzione, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, per il passante di Mestre ed ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando alla medesima un contributo pari al limite massimo di cui sopra;

Vista la delibera 3 febbraio 2004, n. 6, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004, con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalita' di copertura del costo residuo del «Passante», prevedendo che l'ANAS provveda, direttamente o tramite societa' di progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera che verra' affidata poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori approfondimenti al riguardo, all'esito dei quali...

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