PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del...

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata Commissione;

Premesso:

che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

visto, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, l'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonche' la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del 13 febbraio 2008;

considerato altresi' che a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase gia' in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

considerato che visti i tempi e le modalita' della presentazione delle candidature e dell'espressione di voto, occorre provvedere a disciplinare, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste;

Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

    Art. 2.

    Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

  3. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

    1. la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, nonche' le interviste di cui all'art. 7 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3, anche in sede regionale;

    2. l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 4, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche...

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