DECRETO 21 gennaio 2010 - Disposizioni applicative dei crediti d''imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita'' di produzione e distribuzione di opere cinematografiche. (10A04342)

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 325 e 327, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attivita' di produzione cinematografica;

Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Visti gli articoli 2359, 2497, 2549 e 2554 del codice civile;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N673/08 del 22 luglio 2009 della Commissione europea, a seguito della richiesta del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 30 dicembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 43, della citata legge n. 244 del 2007;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

  1. Per imprese di produzione cinematografica, imprese di distribuzione cinematografica ed imprese di esercizio cinematografico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 325 e 327 della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti, legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di societa' di capitali sono richiesti, altresi', un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone e' richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

  2. Si considerano imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, e pertanto ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, le imprese diverse dalle seguenti:

    1. le imprese di produzione cinematografica; le imprese di distribuzione cinematografica; le imprese di esercizio cinematografico;

    2. i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

  3. L'accesso alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge, e' altresi' precluso:

    1. alle imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica a cui l'apporto e' destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo;

    2. alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario dell'impresa di produzione cui l'apporto e' destinato, ovvero ad imprese soggette a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ad imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonche' a soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attivita' di direzione e coordinamento, il controllo ed il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente.

  4. Per opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325 della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 «disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: «decreto produttori 2009». Ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere, non aventi sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325, e comma 327, lettera b), n. 2, della legge, si intendono le opere cinematografiche di nazionalita' italiana con versione originale in lingua italiana che rispondano ai requisiti culturali ai...

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