Sospensione dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 7 luglio 2004, al laboratorio , ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 23 luglio 2004 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 2 settembre 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 maggio 2007;

Considerato altresi', che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota...

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