DECRETO 2 maggio 2005, n. 127 - Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2005, n.127 Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive

e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi

di bonifica dei siti inquinati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante ´Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioª, modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanita' 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante ´Nuovi interventi in campo ambientaleª, ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati; Considerata la necessita' di assicurare nel piu' breve tempo possibile l'inizio delle attivita' di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n.

    471, e' aggiunto il seguente comma

    ´4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.ª.

    Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 2 maggio 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 8, foglio n. 116

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse.

    - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante ´Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

    - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante ´Modifiche ed integrazioni a D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggioª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.

    - La legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante ´Nuovi interventi in campo ambientaleª e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.

    - L'art. 17, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente

    ´Art. 17 (Bonifica e rispristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce

    1. i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

    1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

  2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine

    1. deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed...

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