Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 m...

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79"; Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti; Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti; Decreta

Art. 1.

Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente

"g) co-combustione e' la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

Art. 2.

Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'art. 3 e' inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione e' effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa e' riferita.".

Art. 3.

Disposizioni relative alle importazioni di elettricita' prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.

1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti

"1-bis. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79. La richiesta e' inoltrata al gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed e' corredata dai seguenti documenti

  1. dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantita' di elettricita' venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione; b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorita' designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.

Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera b).

1-ter. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima e' fissata al 31 maggio 2002".

Art. 4.

Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente

"2. L'energia di cui al comma 1 puo' essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto e' pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalita' calcolo di cui al comma 1, lettera c), al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile e' pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalita' di calcolo cui al comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999".

Art. 5.

Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." e' sostituito dal seguente

"Qualora, data la particolare onerosita' nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore puo' presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel...

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