DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell''articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;

Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

    1. per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    2. per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;

    3. per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

  2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».

  3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e) (abrogata).

    .

    - La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante. «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11

    maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

    , modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

    S.O.

    - La Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore della Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e' allegata alla legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della

    Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario.

    - Il testo dell'art. 5 della su indicata legge e' il seguente:

    Art. 5. - 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'art. 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19

    ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica».

    Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT