DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n.232 - Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanita', approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto col Ministro della marina mercantile, 24 giugno 1959 recante "Concessione della libera pratica via radio alle navi" e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 1959; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, recante "Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973"; Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"; Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore, di dare seguito alle norme di principio di cui alle citate leggi 3 novembre 1992, n. 454, e 30 settembre 1993, n. 388, e di modificare le vigenti disposizioni in materia di concessione della libera pratica alle navi, anche in ragione delle piu' recenti innovazioni nel settore delle comunicazioni e dei ristretti tempi di navigazione oggi possibili tra alcuni porti esteri e i porti nazionali; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea

  1. All'approdo sul territorio nazionale non sono espletate formalita' sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.

  2. E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' ovvero per altri giustificati motivi, la possibilita' di ogni controllo sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, e' fatto obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.

  3. L'autorizzazione sanitaria e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei...

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