DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 - Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. (14G00061)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;»;

b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;

c) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»;

d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»;

e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;

f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;

g) la lettera l) e' soppressa;

h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca;

una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB;

un istituto di pagamento;

una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»;

2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»;

3) il numero 4) e' abrogato;

i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»;

l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse;

m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»;

n) dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»;

o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»;

p) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»;

q) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»;

r) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»;

s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»;

t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse;

u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e' inserita la seguente: «finanziario». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»;

c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse;

c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;

2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4;

a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;

d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente: «b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;

2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4;

a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;

e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.»;

f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»;

g) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3...

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