DECRETO 16 dicembre 2010 - Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. (11A00566)

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n. 61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalita' di rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione e declassamenti; Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative denominazioni di origine e indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonche', ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati; Visto in particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato decreto applicativo sono da stabilire anche le disposizioni per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo; Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli; Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma 12, del decreto legislativo n. 61/2010; Ritenuto altresi' di dover adottare, conformemente ai principi di razionalizzazione, coordinamento e semplificazione dell'attivita' degli enti preposti alla gestione del potenziale viticolo ed ai controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le disposizioni generali nazionali per la gestione del potenziale viticolo e del relativo schedario, in applicazione del reg. CE n. 1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009; Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari e transitorie, in attesa dell'entrata in applicazione delle disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61/2010, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 11960 del 30 luglio 2010, concernente disposizioni per la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione - Definizioni

  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto decreto a margine indicato: a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3), nonche' il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati (art. 31, comma 4); b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2). 2. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; regioni: regioni e province autonome; struttura di controllo: l'autorita' di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP; DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta; DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; IGT: indicazione geografica tipica. DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata» e/o «indicazione geografica tipica».

    CAPITOLO II

    SCHEDARIO VITICOLO

    GESTIONE SUPERFICI VITATE

    Art. 2.

    Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, e art. 31, comma 4, del decreto legislativo

  2. Nel presente capitolo sono stabilite: a) le modalita' e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle regioni e province autonome, secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni; b) le modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.

    SEZIONE A

    IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

    Art. 3.

    Schedario viticolo: definizioni

  3. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti definizioni: a)...

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