Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalita' di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.

429, ed in particolare gli articoli 20 e 45; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalita' previste dal comma 7 dello stesso articolo.

  2. Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione puo' avere ugualmente luogo se il presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale.

  3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.

  4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme...

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