Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalita' di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, ed in particolare gli articoli 20 e 45; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
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L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalita' previste dal comma 7 dello stesso articolo.
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Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione puo' avere ugualmente luogo se il presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale.
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L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.
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I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme...
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