Modalita' operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati, utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini, per la campagna 2004/2005. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000.

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La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), di cui al capo III, art. 34 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, e' disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003.

I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati, dovranno osservare le condizioni e modalita' stabilite per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali ai sensi del citato regolamento e' stato autorizzato detto aumento.

Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:

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Zona viticola | Prodotto | Euro % VOL/HL

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C2 |M.C. |1,446

C2 |M.C.R. |1,955

C3 |M.C. |1,699

C3 |M.C.R. |2,206

  1. Condizioni per la pratica dell'arricchimento Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino e' per il vino da tavola di almeno 8% vol. nella zona viticola C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D., di almeno 9% vol. nella zona viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona viticola CIIIb.

    L'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non puo' avere l'effetto di aumentare

    di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico; di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento.

    Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb.

    L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato puo' essere eseguito, fino al 31 dicembre 2004, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.

    Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovra' utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.

    Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (lettera D, 4° periodo).

    Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 1493/99.

    Cio' significa che il richiedente deve essere pienamente consapevole che, in caso di acquisto di uve o mosti, la eventuale mancata presentazione, da parte del suo fornitore, delle dichiarazioni delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comportera', a suo sfavore, la riduzione od esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto dal regolamento CE n.

    1282/01, dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 e dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche se e' stato compilato e presentato il modello F1.

  2. Scritture contabili obbligatorie Registri di carico e scarico (art. 11 regolamento (CE) n. 884/01).

    L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento e' soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (di seguito denominato «organo di controllo» ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale del 22 novembre 1999, Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n.

    884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994.

    Registro degli arricchimenti (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).

    Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n.

    884/01.

    In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalita' e dei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, e comunque prima della fine di ogni singola operazione.

    Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento.

    Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).

    Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.

    Nello stesso...

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