DECRETO 4 marzo 2005 - Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2005 Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione

delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento

(CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del

legislativo del 29 luglio 2003, n. 267.

Titolo I DICITURE OBBLIGATORIE IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003; Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche; Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.

419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e relativi imballaggi; Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo; Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano

Art. 1.

Sistemi di allevamento

  1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole

    sull'imballaggio (obbligatorie) a) «Uova da allevamento all'aperto»; b) «Uova da allevamento a terra»; c) «Uova da allevamento in gabbie»; d) «Uova da agricoltura biologica».

  2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture

    sulle uova (obbligatorie) (facoltative) a) 1IT ................... «Aperto» b) 2IT ................... «A terra» c) 3IT ................... «Gabbia».

    d) 0IT ................... «All.Bio» Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.

    Art. 2.

    Codice distintivo del produttore

  3. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

    Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato III del Reg. (CE) 2295/2003, nonche' nel su citato decreto legislativo, attuazione della direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A partire dal 1° luglio 2005...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT