DECRETO 19 giugno 2002 - Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1274/91/CEE del 15 maggio 1991, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1651/2001 del 14 agosto 2001; Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.

419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo; Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 16 aprile 1986; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta

Art. 1.

Sistemi di allevamento 1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, possono apporre sulle uova della categoria "A" e sugli imballaggi che le contengono una delle seguenti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole

Sull'imballaggio sulle uova

Sulle uova

  1. "Uova da allevamento all'aperto"

    "Aperto"

  2. "Uova da allevamento a terra"

    "A terra"

  3. "Uova da allevamento in gabbie"

    "Gabbia"

    1. Per apporre le predette diciture, la produzione delle uova e' soggetta alle condizioni indicate nell'allegato I del presente decreto. Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, determinato in conformita' alla norma di recepimento della direttiva n. 2002/4/CE della Commissione, che rechi il numero distintivo del produttore e che permetta di identificare il metodo di allevamento, purche' sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice.

      Art. 2.

    2. L'utilizzo delle diciture di cui all'art. 1, con esclusione di quella indicata alla lettera c), e' subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali su domanda degli interessati, da presentare in duplice copia, secondo il fac-simile allegato II, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competenti, di seguito denominato "Organo di controllo".

    3. L'organo di controllo trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G.

      politiche agroalimentari - Ufficio carni, di seguito indicato come Ministero, l'originale della domanda corredata dal proprio parere tecnico da cui risulti, a seguito di formale istruttoria, l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione.

    4. In qualsiasi momento il Ministero puo' revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione, per il periodo massimo di un anno, ove venga meno, da parte degli interessati, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

      Art. 3.

    5. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, le imprese sono tenute ad indicare nella domanda il tipo di dicitura da utilizzare, di cui all'art. 1, punti a) e b), a seconda del sistema di allevamento ed, inoltre, per ciascuno di essi

      i nomi dei produttori delle uova iscritti all'albo nazionale di cui al successivo art. 4; l'ubicazione dello/degli allevamento/i; il numero delle galline ovaiole allevate in ciascun allevamento.

      Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rilasciate, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ogni produttore, fornitore di uova, iscritto all'albo nazionale, relative

      1. al tipo di allevamento praticato; II. al numero di galline allevate per sistema di allevamento; III. alla iscrizione nell'albo nazionale dei produttori; IV. alla indicazione della ragione sociale ed alla ubicazione di ciascun centro imballaggio, qualora l'allevatore consegni uova a piu' centri.

    6. Ogni variazione delle suddette informazioni, relative sia agli allevatori sia ai centri d'imballaggio deve essere tempestivamente notificata all'organo di controllo, il quale comunichera'...

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