Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento; Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»; Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999; Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998; Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998; Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.

L237 del 21 settembre 2000; Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

Adotta il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

  1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.

  2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

    3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita' della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

    Art. 2.

  3. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.

  4. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

  5. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.

  6. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere dispositivi elettronici informatici.

    Art. 3.

    1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie

    categoria A

    motocicli, con o senza sidecar; categoria B

    1. tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli...

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