Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura;
Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato italiano e che, pertanto, e' opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;
Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;
Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del 15 dicembre 2005.
Decreta:
Art. 1.
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Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del Consiglio n. 797/2004, occorre predisporre periodicamente un programma nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta per la predisposizione del predetto programma nazionale.
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Il programma di cui al comma precedente usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% e' a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'economia.
Art. 2.
Definizioni
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Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente la disciplina dell'apicoltura.
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Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.
Art. 3.
Contenuti del programma triennale
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Il programma nazionale e' composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realta' territoriale. Non e' preclusa la eventuale possibilita' di revisione del programma durante il triennio.
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I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun anno del triennio:
la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali e' richiesto il finanziamento;
la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;
l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
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Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali, di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 917/2004.
Art. 4.
Presentazione dei sottoprogrammi
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Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma all'ufficio competente del Ministero improrogabilmente entro il 28 febbraio...
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