Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;

Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura;

Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato italiano e che, pertanto, e' opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;

Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;

Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del 15 dicembre 2005.

Decreta:

Art. 1.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del Consiglio n. 797/2004, occorre predisporre periodicamente un programma nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta per la predisposizione del predetto programma nazionale.

  2. Il programma di cui al comma precedente usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% e' a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'economia.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente la disciplina dell'apicoltura.

  4. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.

    Art. 3.

    Contenuti del programma triennale

  5. Il programma nazionale e' composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realta' territoriale. Non e' preclusa la eventuale possibilita' di revisione del programma durante il triennio.

  6. I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun anno del triennio:

    la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali e' richiesto il finanziamento;

    la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;

    l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;

  7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali, di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 917/2004.

    Art. 4.

    Presentazione dei sottoprogrammi

  8. Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma all'ufficio competente del Ministero improrogabilmente entro il 28 febbraio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT