COMUNICATO - Comunicazione del 22 giugno 2007 in materia di offerta in Italia di parti di fondi comuni esteri armonizzati

Con la presente comunicazione si procede, d'accordo con la Consob, a una semplificazione della procedura relativa all'offerta in Italia di parti di OICR esteri armonizzati, disciplinata, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUF, dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (di seguito "Regolamento") (1).

  1. Documentazione da produrre unitamente alla comunicazione preventiva.

    Ai fini della comunicazione preventiva da inviare alla Banca d'Italia e alla Consob, gli OICR esteri armonizzati utilizzano - in sostituzione della scheda n. 1 contenuta nell'allegato VI.5.1 del Regolamento - lo schema di comunicazione di notifica riportato nell'allegato II del documento "Guidelines to simplify the notification procedure of UCITS" del Committee of European Securities Regulators (CESR) (2).

    In ordine alla documentazione da inviare alla Banca d'Italia unitamente alla comunicazione di notifica, dovranno essere trasmessi esclusivamente i seguenti documenti:

    1. l'attestato rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato dove l'OICR e' situato, in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, redatto secondo il modello riportato nell'allegato I delle predette linee guida del CESR.

      L'OICR puo' produrre - in luogo dell'originale - copia autenticata ovvero copia munita di dichiarazione di conformita' all'originale resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da altra persona all'uopo incaricata dall'organismo sulla base di una procura o di un mandato scritto;

    2. la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICR per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti (per le modalita' di redazione cfr. par. 1.3 del Tit. VI, Cap. V del Regolamento) e l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti (o dei soggetti incaricati dei pagamenti, nel caso l'OICR intenda avvalersi di piu' soggetti) e dell'eventuale soggetto che cura l'offerta in Italia.

      Alla Consob andranno trasmessi, oltre al documento di cui alla precedente lettera a), esclusivamente i seguenti documenti (3):

    3. il regolamento di gestione del fondo ovvero i documenti costitutivi della SICAV vigenti;

    4. l'ultimo prospetto informativo completo e semplificato trasmesso all'autorita' competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato e' situato ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo...

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