Le comunicazione e le notificazioni

AutoreAngelo Danilo de Santis
Pagine147-152
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Le comunicazioni e le notificazioni
ANGELO DANILO DE SANTIS
SOMMARIO: 1. Le notificazioni e le comunicazioni tramite posta elettronica. - 2. Brevi cenni sul processo
civile telematico (PCT).
1. Le notificazioni e le comunicazioni tramite posta elettronica
Nel rito del lavoro, viene in rilievo il 10° comma dell’art. 420 c.p.c., il quale di-
spone che «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’uf ficio».
Si tratta di una disposizione che, per interpretazione consolidata, è stata ri-
ferita esclusivamente alle comunicazioni e alle notificazioni previste dai commi
8° e 9°, riguardanti la chiamata in causa del terzo a norma degli art. 102, 2º
comma, 106 e 107 c.p.c.1.
Al di fuori di tali ipotesi, ciascuna parte, per portare a conoscenza delle al-
tre atti e provvedimenti, deve richiederne la notificazione secondo le regole
previste dagli art. 137-151 c.p.c.
La disciplina delle notificazioni e comunicazioni è stata innovata negli ul-
timi anni, aprendosi alla possibilità che queste vengano effettuate mediante
l’uso di strumenti informatici e telematici.
In particolare, l’art. 45 l. 18 giugno 2009 n. 69, al 18° comma, ha introdotto
nell’art. 137 c.p.c., rubricato «notificazioni», il 3° comma, che dispone: «se
l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su
supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il docu-
mento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario
invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovve-
ro consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto noti-
ficato, su supporto informatico non riscrivibile».
Il 3° comma dell’art. 137 c.p.c. presenta, a prima vista, una improprietà
terminologica: si riferisce, infatti, agli «atti da notificare e comunicare» mentre,
l’art. 137 c.p.c. riguarda soltanto le notificazioni; le comunicazioni, la cui nor-
ma generale è contenuta nell’art. 136 c.p.c., pur effettuate mediante notifica
dell’ufficiale giudiziario, si contraddistinguono per il fatto che la relativa istan-
za proviene dal cancelliere2.
1 Cfr. Cass. 27 luglio 1998, n. 7371, Foro it., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controver-
sie), n. 234; 7 giugno 1995, n. 6368, id., Rep. 1995, voce cit., n. 172.
2 Per la distinzione tra notificazione e comunicazione v., a titolo esemplificativo, oltre a V. AN-
DRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, 381 ss., anche S. LA CHINA, Notifica-

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