La Comunicazione Dell'Amministratore Di Condominio All'Agenzia Delle Entrate Prevista Dal D.M. 1 Dicembre 2016. Prime Osservazioni Nell'Ottica Condominiale

AutorePaolo Scalettaris
Pagine389-395
389
dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
LA COMUNICAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE PREVISTA
DAL D.M. 1 DICEMBRE 2016.
PRIME OSSERVAZIONI
NELL’OTTICA CONDOMINIALE
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il testo del decreto ed i provvedimenti tecnici
applicativi; 2.1) Il decreto. 2.2) I provvedimenti tecnici appli-
cativi. 3. Il nuovo obbligo dell’amministratore di condominio;
3.1) Ambito di applicazione e carattere di novità della disposi-
zione. 3.2) Il contenuto dell’obbligo dell’amministratore. 3.3)
Gli interventi sulle parti comuni. 3.4) Le spese a carico dei sin-
goli condòmini. 4. Il raccordo delle previsioni del decreto con
la disciplina e la realtà del condominio; 4.1) Il ruolo dell’as-
semblea e quello dell’amministratore. 4.2) I diversi passaggi
delle vicende nel condominio. 4.3) Le scadenze e la cronologia
delle vicende condominiali. 4.4) La soglia per l’obbligatorietà
della presenza dell’amministratore del condominio. 5. Sugge-
rimenti e spunti in sede di applicazione delle disposizioni del
decreto; 5.1) La preparazione dell’assemblea. 5.2) Il fondo
speciale. 5.3) L’imputazione dei pagamenti dei condòmini.
5.4) Il costo ed il compenso per l’attività dell’amministratore.
5.5) Il passaggio delle consegne.
1. Premessa
Il decreto 1 dicembre 2016 del Ministero dell’economia
e delle f‌inanze (1) f‌issa l’obbligo dell’amministratore di
condominio di comunicare all’Agenzia delle entrate, “ai
f‌ini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata”,
i dati relativi a determinate opere aventi rilievo in tema
di detrazioni f‌iscali che siano eseguite sulle parti comuni
dell’edif‌icio.
Esamineremo qui di seguito le disposizioni del decreto
ed alcuni dei problemi interpretativi ed applicativi che ne
derivano sul piano della disciplina del condominio.
2. Il testo del decreto ed i provvedimenti tecnici appli-
cativi
È opportuno innanzitutto ricordare il testo del decreto
nella parte relativa all’obbligo anzidetto dell’amministra-
tore di condominio.
2.1. Il decreto
Il decreto ministeriale, dopo avere formulato nelle sue
premesse richiami alla normativa f‌iscale ed alle norme in
tema di condominio (viene richiamato l’art. 1130 c.c.), di-
spone, con il suo art. 2 (“Trasmissione telematica dei dati
relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di riqualif‌icazione energetica effettuati su parti comuni
di edif‌ici residenziali”), quanto segue.
“Ai f‌ini della elaborazione della dichiarazione dei red-
diti da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati
relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmet-
tono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i
dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal
condominio con riferimento agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualif‌icazione energetica effet-
tuati sulle parti comuni di edif‌ici residenziali, nonché con
riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodome-
stici f‌inalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile
oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono
essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli con-
domini”.
2.2. I provvedimenti tecnici applicativi
Per l’applicazione di queste disposizioni l’Agenzia delle
entrate ha predisposto un provvedimento tecnico conte-
nente una serie di indicazioni operative ed ha elaborato
un software (“Software di compilazione delle comunica-
zioni delle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio
energetico su parti comuni condominiali”) accompagnato
da una “guida operativa”.
È risultato però che alcuni degli elementi inseriti nel
software non corrispondevano pienamente – con riguardo
in particolare all’individuazione dei soggetti dei quali l’am-
ministratore deve comunicare i dati – alle previsioni del
decreto ministeriale: a seguito della segnalazione di tali
incongruenze l’Agenzia delle entrate ha disposto in via ec-
cezionale e per il solo anno 2017 la proroga del termine del
28 febbraio al 7 marzo ed ha chiarito che il soggetto di cui
l’amministratore del condominio deve comunicare il codi-
ce f‌iscale è (se non sia stata data all’amministratore indi-
cazione di un soggetto diverso) il proprietario o il titolare
di altro diritto reale sull’unità immobiliare e che non ha
rilievo ai f‌ini della comunicazione in esame l’“intestazione
del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da
altri per il pagamento della quota condominiale”.
3. Il nuovo obbligo dell’amministratore di condominio
Esaminiamo dunque il contenuto dell’obbligo che il
decreto ministeriale ha imposto agli amministratori di
condominio.
3.1. Ambito di applicazione e carattere di novità della
disposizione
In primo luogo si nota che con il decreto in esame viene
posto a carico degli amministratori di condominio un obbli-
go nuovo, obbligo che in precedenza non era previsto. Ciò
– sembra debba ritenersi – in coerenza con l’orientamen-
to che da qualche tempo viene seguito dal legislatore che
vede il ricorso alla f‌igura dell’amministratore del condomi-
nio anche per adempimenti ed attività dirette a perseguire
f‌inalità di carattere f‌iscale (si tratta di un orientamento del

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT